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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13069/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di rettifica del classamento di una nuova unità immobiliare nel Comune di Valtournenche, costituita da una seggiovia esaposto e dai locali tecnici e accessori funzionali al suo esercizio. La società contribuente aveva proposto la categoria E/1; l’Amministrazione aveva attribuito la categoria D/8. L’unità era utilizzata per trasportare utenti, ordinariamente muniti di sci e ski-pass, verso aree sciabili attrezzate, e funzionava nella stagione invernale. La rettifica era stata notificata anche al titolare del diritto di superficie e ai nudi proprietari. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, con sentenza n. 5/3/2012 depositata il 6 marzo 2012, aveva rigettato sia l’appello dell’Amministrazione sia l’appello incidentale dei contribuenti, confermando la categoria E sulla base della destinazione al trasporto pubblico e dell’inscindibilità del complesso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: i primi tre denunciavano violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, contestando l’inquadramento in categoria E di un impianto con funzione commerciale e sportivo, stagionale e destinato a una categoria limitata di utenti; il quarto denunciava omessa motivazione per non avere la CTR considerato tali caratteristiche. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo che l’avviso era privo dei riferimenti normativi necessari e che tale carenza non poteva essere sanata dalle difese svolte in giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo che la categoria E/1 richieda che l’impianto sia utilizzabile, anche solo parzialmente, come mezzo di trasporto del pubblico per esigenze di mobilità collettiva. La seggiovia in esame, destinata al servizio delle piste sciistiche e funzionale a una pratica ludico-sportiva, non era un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico e doveva essere classificata in D/8. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale: l’avviso, senza alterare i dati di fatto dichiarati, aveva modificato la sola categoria sulla base di una valutazione tecnica e indicato analiticamente i riferimenti normativi, risultando quindi sufficientemente motivato. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti. Ha compensato le spese di tutti i gradi, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza sulle questioni dopo la proposizione del ricorso. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40

    Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, a condizione che l’immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.

    Gli immobili destinati a uso commerciale, industriale, a ufficio privato o ad altri usi non possono essere inclusi nelle categorie catastali E se presentano autonomia funzionale e reddituale.

  • D.P.R. n. 1142/1949, art. 8

    Risulta pertanto illegittimo, in relazione al disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, comma 2, l’inquadramento nella categoria E/1 (stazione di trasporto terrestre) di un impianto a servizio esclusivo di una ben specifica categoria di utenti (gli utilizzatori delle piste per scopi ludico-sportivi) nel contesto dello svolgimento di un’attività tipicamente ed esclusivamente caratterizzata da fine di lucro.

    Un impianto destinato esclusivamente a servire gli utenti di piste sciistiche per finalità ludico-sportive e commerciali non è classificabile in E/1 come stazione di trasporto terrestre; nel caso deciso è stata ritenuta corretta la categoria D/8.

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 5

    Questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare”.

    Nel combinato disposto richiamato dalla Corte, l’autonomia funzionale e reddituale rileva in relazione a immobili utili o idonei a produrre un reddito proprio, anche quando siano utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare.

  • D.P.R. n. 1142/1949, art. 40

    Questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, è, infatti orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare”.

    La Corte richiama la disposizione, in combinato con l’art. 5 del R.D.L. n. 652/1939, per identificare l’autonomia funzionale e reddituale degli immobili che non possono essere compresi nelle categorie E.

  • L. n. 212/2000, art. 7

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”

    L’avviso di classamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso di rettifica successiva a DOCFA, la misura concreta della motivazione dipende dal fatto che l’Ufficio abbia o meno disatteso gli elementi fattuali dichiarati.

  • L. n. 241/1990, art. 3

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente), che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”

    La motivazione dell’atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; tale criterio è richiamato dalla Corte per valutare la motivazione dell’avviso di classamento.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Trattandosi di giudizio instaurato dopo il 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

    In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti temporali, la Corte dà atto dell’obbligo della parte impugnante di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Per classificare un impianto nella categoria catastale E non basta che sia adibito al trasporto: occorre che sia oggettivamente utilizzabile, anche solo in parte, come mezzo di trasporto del pubblico tra luoghi diversi per soddisfare esigenze di mobilità collettiva. La natura pubblica o privata del servizio non è decisiva; rilevano destinazione oggettiva, caratteristiche strutturali e funzionalità.
  • Una seggiovia collegata all’uso di piste sciistiche o di percorsi alpini, quando svolge un’esclusiva funzione commerciale di ausilio a una pratica ludico-sportiva e non è un mezzo di trasporto a disposizione del pubblico per esigenze generali di mobilità, va classificata in categoria D/8 e non in E/1.
  • La concessione di un servizio, la rilevanza pubblica dell’attività o la meritevolezza sociale della finalità sportiva non determinano da sole l’inquadramento in categoria E: le categorie del gruppo E hanno carattere specifico e casistico e non si estendono indistintamente a ogni immobile di rilevanza pubblica.
  • Nella rettifica catastale conseguente a procedura DOCFA, se l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e modifica la categoria sulla base di una diversa valutazione tecnica, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dall’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; se invece divergono gli elementi fattuali, la motivazione deve specificare le differenze riscontrate per consentire la difesa e delimitare la controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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