Cassazione Penale, Sentenza n. 31931/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Condanna a 8 mesi di reclusione per il reato di evasione (art. 385 c.p.) per essersi allontanata dagli arresti domiciliari recandosi presso un Commissariato di P.S. per chiedere di rientrare in carcere. Il ricorso in Cassazione deduceva: 1) errata qualificazione dell'elemento psicologico (assenza del dolo, atteso che l'allontanamento era diretto a chiedere il rientro in carcere); 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e vizi di motivazione della Corte di appello
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: il dolo del reato di evasione si configura con la semplice consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di detenzione. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte d'appello non ha svolto la necessaria valutazione complessiva e motivata ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., limitandosi a un giudizio astratto sulla violazione dell'obbligo custodiale. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
La Corte conferma che integra il reato di evasione la condotta di allontanamento volontario dal domicilio in regime di arresti domiciliari; il dolo generico è soddisfatto dalla mera consapevolezza e volontà di allontanarsi
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La norma richiede una valutazione complessiva e motivata sul grado di offensività del fatto; la Corte di merito deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. per stabilire la sussistenza della causa di non punibilità
art. 133 cod. pen. (criteri per le attenuanti e valutazione della personalità e della condotta)
Deve essere utilizzato come parametro per valutare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo nella decisione sulla tenuità
art. 385, quarto comma, cod. pen. (ripristino stato di detenzione da parte delle forze di polizia)
Rilevata contiguità e parziale sovrapposizione con la causa di non punibilità: la possibilità che la costituzione in carcere o la presentazione agli organi di vigilanza costituisca modalità riparatoria rilevante ai fini di una valutazione favorevole
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (segnalate: Sez. 6, n. 36518/27.10.2020 Rodio; Sez. 6, n. 52496/03.10.2018 Natale; Sez. U, n. 13681/25.02.2016 Tushaj; Sez. 6, n. 35195/03.05.2022 Grigore; Sez. 6, n. 9960/29.01.2003 Manzi e altre citate)
Uso consolidato dalla giurisprudenza: il semplice allontanamento volontario è evasione; tuttavia la giurisprudenza ammette che la costituzione in carcere o la presentazione spontanea agli organi di vigilanza possano essere considerate modalità riparatorie sul piano oggettivo e, se l'offensività è minima, rilevare ai fini della tenuità o di attenuanti speciali. La Corte richiede motivazione puntuale e comparazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
Massime di principio
- L'allontanamento volontario dal luogo di detenzione domiciliare integra in linea di principio il reato di evasione: il dolo richiesto è generico e si realizza con la consapevolezza e volontà di allontanarsi
- La condotta di recarsi presso un Commissariato o presentarsi agli organi di vigilanza per chiedere il rientro in carcere può essere valutata come "costituzione in carcere" o modalità riparatoria equivalente e, se comprovata, influenza favorevolmente la valutazione sulla tenuità o sulle attenuanti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta, articolata e motivata: il giudice deve esaminare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo (art. 133 c.p.) e indicare esplicitamente i criteri ritenuti rilevanti
- Non è sufficiente un giudizio astratto che si limiti a dire che la violazione degli obblighi custodiali osterebbe in ogni caso alla tenuità; occorre valutare le circostanze specifiche e l'offensività minima della fattispecie
- In ipotesi analoghe, difensore e giudice dovrebbero documentare e valorizzare elementi oggettivi e soggettivi (es. motivazione dell'allontanamento, rapidità della ricostituzione dello stato di detenzione, assenza di conseguenze dannose) per sostenere l'applicazione della tenuità o di attenuanti
- Se il giudice di merito rigetta la richiesta di non punibilità per tenuità, deve motivare con specifico riferimento ai criteri di legge; in mancanza di adeguata motivazione la decisione è annullabile e potrà essere rinviata per nuovo esame
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