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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04545/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice che assumeva di essere titolare di un credito derivante da un contratto di associazione in partecipazione con apporto di capitale stipulato con una società immobiliare. La creditrice sosteneva che la società debitrice, dopo l’acquisto di un complesso immobiliare, avesse ceduto gran parte dei beni a una società e, in parte minore, a due coniugi, con atti idonei a pregiudicare la garanzia patrimoniale del proprio credito. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia degli atti di disposizione nei confronti della creditrice. In appello avevano impugnato la decisione sia la società acquirente sia i coniugi acquirenti, deducendo, tra l’altro, l’inesistenza o l’inopponibilità del credito, il disconoscimento della copia del contratto di associazione in partecipazione, la mancanza di prova del pagamento dell’apporto, l’erronea valutazione del lodo arbitrale e l’insussistenza dell’eventus damni e dell’elemento soggettivo dell’azione revocatoria. In cassazione la società acquirente ha proposto ricorso principale e, con ricorso incidentale successivo, hanno ricorso anche i coniugi acquirenti; la creditrice ha poi rinunciato all’azione revocatoria e al ricorso nei confronti della società acquirente, con richiesta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione limitatamente ai rapporti tra la società acquirente e la creditrice, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Per il resto ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società acquirente nei confronti dei coniugi acquirenti e della società venditrice, nonché inammissibile il ricorso incidentale dei coniugi acquirenti nei confronti della società acquirente. Le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, formulate in modo generico e non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che, in tema di revocatoria ordinaria, l’eventus damni consiste anche nella maggiore difficoltà o incertezza della soddisfazione del credito e che, una volta dedotta la sufficienza del patrimonio residuo, l’onere di provarla grava sul convenuto che eccepisce l’assenza del pregiudizio.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l’azione revocatoria richiede non la totale compromissione del patrimonio del debitore, ma un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito; il credito rilevante può essere anche eventuale o litigioso.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere di provare la sufficienza del patrimonio residuo, quando si contesta l’eventus damni, grava sul convenuto che eccepisce l’assenza del pregiudizio.

  • art. 2719 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di disconoscimento della copia documentale.

  • art. 348 ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il sindacato sul vizio motivazionale nei termini prospettati.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    non è stata pronunciata condanna alle spese in relazione alla rinuncia al ricorso.

  • art. 2688, comma 2, c.c.

    è stata ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale su richiesta concorde delle parti.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte richiama il limite del giudizio di legittimità, che non consente un riesame del merito né una nuova valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito: sono inammissibili censure che mirano soltanto a una diversa lettura delle prove o a sostituire la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, coerente e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura cumulativa e generica che sovrapponga molteplici doglianze eterogenee senza un preciso percorso argomentativo.
  • In tema di revocatoria ordinaria, il credito del revocante non deve essere già certo, liquido ed esigibile, potendo bastare anche una ragione di credito o un credito litigioso.
  • L’eventus damni sussiste quando l’atto dispositivo renda la soddisfazione del credito più incerta o difficile; non occorre la completa insolvenza del debitore.
  • Se il convenuto eccepisce che il patrimonio residuo del debitore era sufficiente a soddisfare il credito, l’onere di provare tale sufficienza grava su di lui.
  • Il disconoscimento della copia di un documento deve essere specifico e univoco; contestazioni generiche non sono idonee a scalfirne l’utilizzabilità.
  • In presenza di una doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere riesaminato nei limiti in cui la ricorrente si limiti a riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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