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Sentenza

Sentenza n. 1484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, sezione prima, n. 289 del 2024.

Giustizia amministrativa202500505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 289 del 2024, di rigetto del ricorso contro il provvedimento del Consorzio che aveva considerato nuova istanza l'integrazione documentale della domanda di assegnazione di un'area industriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato domanda di assegnazione di un'area nell'agglomerato industriale di Jesce, inizialmente priva di alcuni documenti richiesti dall'art. 5, comma 3, del regolamento consortile di assegnazione dei suoli. Dopo il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, la società aveva prodotto la documentazione mancante con più comunicazioni, completando l'integrazione il 27 marzo 2023. Il Consorzio aveva ritenuto che la documentazione prodotta successivamente non potesse sanare retroattivamente la domanda originaria, ma fosse valutabile come nuova richiesta secondo il criterio cronologico previsto dall'art. 5, comma 6, del regolamento. La società ha impugnato tale determinazione deducendo, in un unico articolato motivo, error in iudicando, violazione ed erronea applicazione della normativa, errata valutazione dei presupposti, sproporzione, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e violazione dell'art. 6 l. 241/1990, sostenendo che l'integrazione documentale avrebbe dovuto comportare la valutazione della domanda originaria senza perdita della priorità cronologica. In appello ha inoltre contestato la presunta inerzia del Consorzio nella protocollazione della domanda e il mancato esame prioritario di un'istanza di rimodulazione presentata da altri soggetti; il Consorzio ne ha eccepito la novità ai sensi dell'art. 104 c.p.a. La società ha anche chiesto il rinvio dell'udienza in vista di una possibile definizione stragiudiziale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di rinvio, ritenendo la causa matura per la decisione in presenza di precedenti conformi e in assenza di una documentazione circostanziata sull'avanzato stato delle trattative. Ha quindi respinto l'appello, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall'esame dell'eccezione di inammissibilità delle nuove questioni introdotte in appello. Secondo il Collegio, il regolamento consortile richiede che la domanda di assegnazione sia corredata dalla documentazione prescritta e stabilisce che le domande siano esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La priorità non dipende dal mero arrivo di una domanda incompleta, ma dall'arrivo di una domanda completa. Il procedimento non è assimilabile a una gara o a una procedura concorsuale comparativa, ma la completezza documentale è necessaria per assicurare il rispetto della parità di trattamento e del criterio cronologico. Il Consorzio ha correttamente esercitato il soccorso istruttorio indicando i documenti mancanti e consentendone la produzione; tuttavia, l'integrazione non può retroagire sulla data della domanda originaria e vale come nuova richiesta, valutabile secondo l'ordine di arrivo e solo se sussista ancora interesse all'assegnazione. Non è necessaria una clausola regolamentare espressa che preveda l'inammissibilità della domanda incompleta, poiché l'interessato può ripresentare una domanda completa. È stata quindi confermata la sentenza del TAR. Le spese sono state poste a carico dell'appellante in favore del Consorzio per euro 5.000, oltre accessori; sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, Regolamento consortile di assegnazione dei suoli

    Per ottenere l’assegnazione dei suoli o degli immobili ovvero per l’insediamento in ogni caso di un’iniziativa economica e anche in caso di progetti d’ampliamento e/o variante, le stesse Ditte sono tenute a produrre formale istanza corredandola della documentazione prevista dagli appositi modelli forniti dal Consorzio (allegati al presente Regolamento sub. A).

    La domanda di assegnazione deve essere presentata completa della documentazione prescritta; la completezza è condizione per la rilevanza della domanda ai fini della priorità cronologica.

  • art. 5, comma 6, Regolamento consortile di assegnazione dei suoli

    Le domande saranno esaminate dal Consorzio secondo l’ordine cronologico di presentazione.

    Il criterio cronologico opera con riferimento alle domande complete dei documenti necessari; l'integrazione successiva di una domanda incompleta non conserva la priorità originaria e deve essere valutata come nuova richiesta.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito alla società di conoscere i documenti mancanti e di produrli; tale possibilità di integrazione non ha comportato la retroazione della domanda alla data originaria.

  • art. 6 l. 241/1990

    La norma non impone di attribuire efficacia retroattiva all'integrazione documentale quando ciò comprometterebbe il criterio cronologico e la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari.

  • art. 104 c.p.a.

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità delle nuove questioni dedotte in appello, poiché l'appello era comunque infondato.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    La presenza di precedenti conformi ha contribuito a ritenere la causa matura per la decisione senza rinvio dell'udienza.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Non ricorrendo i presupposti e non essendo stata documentata in modo circostanziato l'avanzata fase delle trattative, l'istanza di rinvio dell'udienza è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando un regolamento per l'assegnazione di aree o immobili pubblici richiede che la domanda sia corredata da documenti prescritti e stabilisce l'esame secondo l'ordine cronologico, la priorità spetta alle domande complete, non al mero arrivo di una domanda incompleta.
  • Il soccorso istruttorio mediante indicazione dei documenti mancanti e possibilità di produrli non comporta, in un procedimento governato dal criterio cronologico, la sanatoria retroattiva della domanda originaria: la documentazione integrativa è valutabile come nuova richiesta secondo la data in cui la domanda è divenuta completa.
  • La valutazione dell'integrazione documentale come nuova istanza è legittima quando sia necessaria per tutelare la parità di trattamento tra gli aspiranti assegnatari ed evitare che la presentazione anticipata di domande incomplete consenta di acquisire una priorità non spettante.
  • Non è indispensabile che il regolamento preveda espressamente, a pena di inammissibilità, l'effetto della incompletezza documentale, se dal combinato disposto dell'obbligo di allegazione e del criterio cronologico risulta che solo la domanda completa può produrre effetti prioritari e l'interessato conserva la possibilità di presentare una nuova domanda completa.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniPartecipazione al procedimentoAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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