Cassazione Civile, Ordinanza n. 41360/2021 del 23/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRAP emesso per l’anno d’imposta 2009 nei confronti di una contribuente, inizialmente respinto dalla commissione tributaria provinciale ma poi accolto dalla commissione tributaria regionale all’esito del giudizio di rinvio. Nonostante il completo accoglimento dell’appello della contribuente, la CTR ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi del giudizio, motivando tale scelta con il fatto che l’accoglimento fosse dipeso da un revirement giurisprudenziale delle Sezioni Unite sul tema centrale della lite. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. e il vizio assoluto di motivazione, sostenendo che la motivazione sulla compensazione fosse generica e soprattutto priva di una corretta contestualizzazione cronologica del mutamento giurisprudenziale rispetto ai diversi gradi del processo; in particolare, secondo la ricorrente, il mutamento favorevole si sarebbe già consolidato nel corso del primo giudizio di appello e non avrebbe potuto giustificare in blocco la compensazione di tutte le spese, comprese quelle dei successivi gradi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel processo tributario, la compensazione delle spese sia consentita solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992; ha inoltre riconosciuto che il mutamento giurisprudenziale può integrare una grave ed eccezionale ragione di compensazione anche se non espressamente prevista, in coerenza con l’art. 92, comma 2, c.p.c. e con la giurisprudenza costituzionale. Tuttavia, nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata giudicata insufficiente e meramente apparente, perché si limitava a richiamare in modo generico il revirement giurisprudenziale senza indicare quando esso si fosse verificato e senza spiegare, in relazione ai diversi gradi del giudizio, perché la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi fosse giustificata. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, c.p.c.
"gravi ed eccezionali ragioni"; "mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti"
La compensazione delle spese richiede motivazione espressa; il mutamento giurisprudenziale su questione dirimente può costituire grave ed eccezionale ragione di compensazione, anche nella lettura data dalla Corte costituzionale.
art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
"Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte ... soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate."
Nel processo tributario la compensazione delle spese è disciplinata autonomamente e può essere disposta solo nei casi indicati dalla norma, con necessità di motivazione espressa.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell’adunanza camerale.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma indicata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio processuale/motivazionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
L’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è richiamato come fondamento costituzionale della necessità di una motivazione effettiva sulla compensazione delle spese.
art. 15, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (testo previgente)
La Corte osserva che, anche nel testo anteriore alla modifica del 2015, la clausola sulle gravi ed eccezionali ragioni consentiva di ricondurvi il mutamento giurisprudenziale.
art. 45, comma 11, l. n. 69 del 2009
Citato per il testo dell’art. 92, comma 2, c.p.c. antecedente alla riforma del 2014.
art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014
Citato quale modifica dell’art. 92, comma 2, c.p.c. che introduce la specifica ipotesi del mutamento della giurisprudenza.
art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015
Ha modificato l’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, introducendo nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla disciplina speciale o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
- Il mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione, anche quando non sia richiamato in modo espresso dalla norma applicabile, perché rientra nella clausola generale delle gravi ed eccezionali ragioni.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere concreta e contestualizzata: non è sufficiente un richiamo generico al revirement giurisprudenziale, occorrendo spiegare quando il mutamento sia intervenuto e in che modo abbia inciso sui diversi gradi del giudizio.
- Quando la motivazione non consente di comprendere la valutazione del giudice rispetto all’evoluzione del quadro giurisprudenziale e al susseguirsi dei gradi processuali, la statuizione sulle spese è affetta da motivazione apparente o incomprensibile ed è cassabile.
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