Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 2419 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRES - Spese di pubblicità - Omaggi - Inerenza - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto l'inerenza delle spese. Gli omaggi non sono stati qualificati come autoconsumo estraneo all'attività d'impresa, poiché il rafforzamento del brand mediante iniziative rivolte a soggetti operanti nella comunicazione risponde a logiche tipicamente imprenditoriali e pubblicitarie. Il testo non specifica il dispositivo formale né l'esito processuale espresso in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per omaggi con finalità pubblicitarie, destinati a operatori e figure professionali del settore della comunicazione. La questione centrale era stabilire se tali spese fossero inerenti all'attività d'impresa oppure costituissero autoconsumo per finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES dell'inerenza dei costi d'impresa

    Sono deducibili i costi collegati, anche indirettamente, all'attività imprenditoriale e alla promozione dell'impresa, purché sostenuti per finalità coerenti con essa.

  • Disciplina fiscale dell'autoconsumo con finalità estranee all'esercizio dell'impresa

    La qualificazione come autoconsumo richiede che il bene o la spesa siano destinati a finalità estranee all'attività d'impresa. Tale qualificazione non ricorre quando l'omaggio è funzionale alla pubblicità, alla promozione o al rafforzamento del marchio.

Massime di principio

  • Gli omaggi possono essere fiscalmente inerenti quando sono ragionevolmente collegati alla promozione dell'impresa, del marchio o dei suoi prodotti.
  • La destinazione dell'omaggio a operatori della comunicazione o ad altri soggetti capaci di incidere sulla notorietà dell'impresa può costituire un indice della finalità pubblicitaria.
  • Non è sufficiente qualificare formalmente una spesa come omaggio per considerarla estranea all'attività d'impresa: occorre valutarne la funzione economica concreta.
  • Per sostenere la deducibilità è opportuno documentare i destinatari, il contesto, la finalità promozionale e la ragionevolezza dell'importo della spesa.
  • La deducibilità non è automatica: devono comunque essere rispettati i requisiti di effettività, inerenza, congruità e corretta documentazione previsti dalla disciplina applicabile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.