Sentenza del 31/05/2017 n. 2419 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - Spese di pubblicità - Omaggi - Inerenza - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha riconosciuto l'inerenza delle spese. Gli omaggi non sono stati qualificati come autoconsumo estraneo all'attività d'impresa, poiché il rafforzamento del brand mediante iniziative rivolte a soggetti operanti nella comunicazione risponde a logiche tipicamente imprenditoriali e pubblicitarie. Il testo non specifica il dispositivo formale né l'esito processuale espresso in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per omaggi con finalità pubblicitarie, destinati a operatori e figure professionali del settore della comunicazione. La questione centrale era stabilire se tali spese fossero inerenti all'attività d'impresa oppure costituissero autoconsumo per finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Norme richiamate
Disciplina IRES dell'inerenza dei costi d'impresa
Sono deducibili i costi collegati, anche indirettamente, all'attività imprenditoriale e alla promozione dell'impresa, purché sostenuti per finalità coerenti con essa.
Disciplina fiscale dell'autoconsumo con finalità estranee all'esercizio dell'impresa
La qualificazione come autoconsumo richiede che il bene o la spesa siano destinati a finalità estranee all'attività d'impresa. Tale qualificazione non ricorre quando l'omaggio è funzionale alla pubblicità, alla promozione o al rafforzamento del marchio.
Massime di principio
- Gli omaggi possono essere fiscalmente inerenti quando sono ragionevolmente collegati alla promozione dell'impresa, del marchio o dei suoi prodotti.
- La destinazione dell'omaggio a operatori della comunicazione o ad altri soggetti capaci di incidere sulla notorietà dell'impresa può costituire un indice della finalità pubblicitaria.
- Non è sufficiente qualificare formalmente una spesa come omaggio per considerarla estranea all'attività d'impresa: occorre valutarne la funzione economica concreta.
- Per sostenere la deducibilità è opportuno documentare i destinatari, il contesto, la finalità promozionale e la ragionevolezza dell'importo della spesa.
- La deducibilità non è automatica: devono comunque essere rispettati i requisiti di effettività, inerenza, congruità e corretta documentazione previsti dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13724 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13737 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13741 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 13742 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 58 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 31 mag 2017Sentenza del 31/05/2017 n. 800 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →