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Ordinanza

Ordinanza n. 529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 05762/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202506135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro la sentenza del TAR Campania di rigetto del ricorso per ottemperanza al lodo arbitrale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha proposto revocazione per errore di fatto della precedente sentenza del Consiglio di Stato. Ha dedotto che il giudice non avrebbe percepito il contenuto e la rilevanza della notificazione della cessione del credito effettuata il 30 ottobre 2023, successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale conseguente alla risoluzione disposta dal lodo arbitrale e definitivamente confermata dalla Corte di cassazione. Secondo la ricorrente, tale cessazione avrebbe fatto venir meno i limiti alla cedibilità del credito previsti dall'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 e dall'art. 9 dell'allegato E alla l. n. 2248/1865, sicché la cessione sarebbe divenuta liberamente opponibile al Comune senza necessità di una sua accettazione. La ricorrente ha inoltre chiesto, nella fase rescissoria, l'ottemperanza del lodo e delle relative ordinanze collegiali, la fissazione di un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune si è costituito resistendo. La precedente sentenza aveva ritenuto non opponibile al Comune la cessione del 23 settembre 2009 per mancata accettazione dell'amministrazione, richiamando precedenti accertamenti del Tribunale di Napoli e del TAR Campania.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito il merito della revocazione né la domanda di ottemperanza. Ha disposto incombenti istruttori, ritenendo necessario acquisire dal Comune chiarimenti sulla situazione contabile e sullo stato dei pagamenti relativi al debito risultante dal lodo, indicando in particolare quali pagamenti siano stati effettuati, in quali tempi e a favore di quale soggetto, nonché quale sia l'attuale consistenza contabile del debito secondo la contabilità comunale. Ha disposto analoga acquisizione nei confronti del Fallimento della società cedente, per verificare eventuali pagamenti ricevuti e le risultanze contabili della procedura concorsuale in relazione al credito. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata fissata la camera di consiglio per la discussione del merito al 9 giugno 2026. Ogni ulteriore valutazione è rimasta impregiudicata; non è stata adottata una decisione sulla fondatezza dell'errore di fatto, sull'opponibilità della cessione, sull'ottemperanza, sull'astreinte o sulla nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 70 r.d. n. 2440/1923

    La precedente sentenza aveva richiamato la disposizione per ritenere non opponibile al Comune la cessione del credito in assenza di accettazione dell'amministrazione quale debitrice ceduta.

  • art. 9 allegato E alla l. n. 2248/1865

    La precedente sentenza aveva richiamato la disposizione insieme all'art. 70 del r.d. n. 2440/1923 in relazione ai limiti di opponibilità della cessione del credito verso l'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di astreinte per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa degli incombenti istruttori disposti dal giudice.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione di una controversia concernente l'ottemperanza a un titolo esecutivo e l'opponibilità di una cessione di credito verso una pubblica amministrazione, siano controverse o non sufficientemente documentate l'entità del debito e l'avvenuto pagamento, il giudice può disporre l'acquisizione della contabilità dell'amministrazione debitrice e delle risultanze della procedura concorsuale del cedente.
  • Prima di pronunciarsi su una domanda di revocazione per errore di fatto collegata alla dedotta opponibilità sopravvenuta di una cessione di credito, il giudice può acquisire informazioni sui pagamenti effettuati e sull'attuale consistenza del debito, quando tali elementi siano necessari per verificare l'interesse e la fondatezza delle domande proposte.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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