Sentenza del 11/11/2016 n. 23017 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la decisione della CTR che aveva dichiarato cessata la materia del contendere dopo l'annullamento parziale, in autotutela, della maggiore imposta Irpeg relativa al 2003 mediante compensazione con perdite pregresse. Secondo Equitalia, l'Ufficio aveva accolto soltanto la domanda subordinata, lasciando però in vita l'accertamento del maggior reddito per il 2003, contestato in radice, nonché gli effetti sul riporto delle perdite negli anni successivi, in particolare sul 2004. La CTR, dichiarando cessata la materia del contendere, aveva quindi omesso di pronunciarsi sulla domanda principale di annullamento integrale degli accertamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia. L'autotutela aveva eliminato soltanto la maggiore imposta, ma non l'accertamento del maggior reddito né le conseguenze sul riporto delle perdite; pertanto non era venuta meno con certezza la situazione di contrasto tra le parti. La cessazione della materia del contendere richiede infatti il superamento oggettivo della controversia e, secondo la giurisprudenza citata, anche il riconoscimento reciproco delle parti e conclusioni conformi, elementi assenti nel caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni sottoposte dalle parti; non può omettere la decisione sulla domanda principale limitandosi a rilevare che l'Amministrazione ha accolto una domanda subordinata.
Principio della cessazione della materia del contendere
La cessazione si verifica soltanto quando sopravviene una situazione che elimina con certezza la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronuncia giudiziale e l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. n. 5280/1982
La cessazione della materia del contendere richiede il venir meno oggettivo della controversia e della necessità di una decisione giudiziale.
Cass. n. 11813/2016 e Cass. n. 16886/2015
È necessario che le parti si diano reciprocamente atto del mutamento della situazione sostanziale controversa e formulino conclusioni conformi davanti al giudice.
Massime di principio
- L'annullamento parziale o la riduzione di un atto impositivo non comportano automaticamente la cessazione della materia del contendere: occorre verificare se restino contestati altri elementi dell'accertamento, come il maggior reddito, la base imponibile o gli effetti fiscali negli anni successivi.
- Se il contribuente ha formulato una domanda principale e una subordinata, l'accoglimento della sola domanda subordinata non esonera il giudice dal pronunciarsi sulla domanda principale quando questa conserva un interesse concreto.
- La cessazione della materia del contendere presuppone un effettivo e completo superamento della controversia, non una semplice riduzione della pretesa fiscale.
- L'autotutela dell'Amministrazione deve essere valutata con riferimento a tutte le componenti dell'atto e agli effetti conseguenti: l'eliminazione dell'imposta non equivale necessariamente all'eliminazione dell'accertamento del reddito o delle conseguenze sul riporto delle perdite.
- Quando un accertamento relativo a un anno incide sul riporto delle perdite o sulla tassazione di anni successivi, la controversia può rimanere attuale anche se la pretesa d'imposta dell'anno originario è stata parzialmente sgravata.
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