Cassazione Penale, Sentenza n. 12735/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Cassazione che, a seguito di riqualificazione del fatto contestato al capo 24 ai sensi dell'art. 393 cod. pen., aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e confermato le statuizioni civili. Il difensore ha dedotto che si tratta di un mero errore materiale: dopo la riqualificazione il reato risultava procedibile solo su querela e quindi doveva essere rilevata l'improcedibilità per difetto di querela (eccepita già nell'atto d'appello), risultato più favorevole rispetto alla prescrizione e impeditivo di qualsivoglia accertamento di merito e delle statuizioni civili.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato accolto. La Corte ha corretto la sentenza n. 41791/24 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 3/4/2024 nei confronti di Filice Salvatore in relazione al capo 24 (riqualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen.), dichiarando il reato improcedibile per difetto di querela. Di conseguenza sono state revocate le statuizioni civili relative a quel capo e la condanna del Filice alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili Elia Michele ed Elia Giosuè.
Norme richiamate
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla trattazione con contraddittorio cartolare; ricordata la novellazione operata dal D. Lgs. n. 150/2022
D. Lgs. n. 150/2022
Fonte della novellazione dell'art. 611 cod. proc. pen. citata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata per la riqualificazione del fatto contestato (il capo 24 è stato riqualificato quale tentata estorsione)
art. 578 cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alla disciplina sull'efficacia delle sentenze di estinzione del reato e sulla possibilita' per il giudice dell'impugnazione di decidere sugli effetti civili; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude l'applicazione dell'art. 578 quando l'improcedibilità per difetto di querela è accertata
Massime di principio
- Se, a seguito di riqualificazione del fatto, emerge che il reato è procedibile solo a querela di parte, il giudice deve verificare la presenza della querela: l'assenza di querela determina l'improcedibilità e impedisce qualsiasi accertamento di merito.
- L'improcedibilità per difetto di querela è più favorevole per l'imputato rispetto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione; pertanto deve essere preferita e rilevata d'ufficio se emergente dagli atti.
- Quando è dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela non sussistono i presupposti per mantenere o confermare le statuizioni civili relative a quel capo; tali statuizioni devono essere revocate.
- La condizione di procedibilità rappresenta una questione preliminare e pregiudiziale che prevale sulle altre cause estintive e può essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio e in sede di legittimità.
- Se la Corte di legittimità commette un errore formale nella qualificazione della causa di estinzione (es. prescrizione invece di improcedibilità), è possibile ottenere la correzione della decisione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente revoca degli effetti civili adottati.
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