Ordinanza n. 19/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di sospensione della patente di guida notificato il -OMISSIS-, nonché del giudizio negativo della Commissione Medica Locale del -OMISSIS-e degli atti presupposti, con contestuale istanza cautelare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione della patente di guida e giudizio negativo della Commissione Medica Locale
Esito
Favorevole al ricorrente (conducente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di sospensione della patente di guida, il giudizio negativo espresso dalla Commissione Medica Locale e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La contestazione riguarda la valutazione dei requisiti psicofisici necessari per la guida. In particolare, la Commissione Medica Locale, dopo avere richiesto una consulenza neurologica, aveva acquisito un esito dal quale risultava che la ricorrente non presentava rischio di attacchi epilettici né patologie incidenti sull'idoneità alla conduzione di veicoli. Secondo quanto rilevato dal TAR, tale esito è stato completamente disatteso dalla Commissione senza una compiuta motivazione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso suscettibile di accoglimento. Ha affermato che i requisiti psicofisici devono essere valutati con riferimento a patologie effettivamente idonee a compromettere la sicurezza della circolazione e ha ravvisato un profilo di illegittimità nella mancata considerazione, non adeguatamente motivata, della consulenza neurologica favorevole all'idoneità della ricorrente. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia dell'atto impugnato e fissato l'udienza pubblica per la trattazione di merito al 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di una sommaria delibazione, il TAR ha ritenuto sussistente un fumus di fondatezza e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente risultante dalle modifiche indicate, quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'idoneità psicofisica alla guida, l'amministrazione deve riferirsi a patologie concretamente e effettivamente idonee a compromettere la sicurezza della circolazione, non essendo sufficiente una valutazione astratta o non collegata a un rischio reale.
- Quando la Commissione Medica Locale acquisisce una consulenza specialistica che esclude rischi o patologie incidenti sull'idoneità alla guida, non può disattenderne l'esito senza fornire una motivazione compiuta, specifica e coerente con gli elementi sanitari acquisiti.
- La mancata motivata considerazione di un accertamento specialistico favorevole all'idoneità psicofisica integra, nella fase cautelare, un profilo idoneo a fondare il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'atto lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 92/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 93/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 94/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 96/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 30 gen 2026Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →