Cassazione Penale, Sentenza n. 23962/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma di condanna relativa al reato ex art. 334 c.p. con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., deducendo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione. Si sosteneva che la Corte d'appello avesse indebitamente utilizzato accertamenti contenuti in sentenze definitive dei coimputati (art. 238-bis c.p.p.) senza valutare autonomamente e senza colmare i vuoti motivazionali segnalati dalla Cassazione: in particolare mancava prova che la sottrazione di somme dal conto della NOVI SCAVI fosse diretta a favorire concretamente l'associazione di tipo mafioso (dolo specifico), si contestava la qualificazione della titolarità fittizia di società (Edil Scavi s.r.l.), e si criticava la ricostruzione circa la destinazione di tre assegni invece di uno solo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla sussistenza dell'aggravante per aver agevolato l'associazione mafiosa. Ha rilevato che la sentenza impugnata non ha dimostrato in modo adeguato il dolo specifico necessario per l'aggravante (la finalità di apportare vantaggi all'associazione), non essendo soddisfacenti gli elementi oggettivi indicati. Perciò l'aggravante è stata esclusa. Avendo l'aggravante inciso sul calcolo dei termini di prescrizione (ex art. 157, secondo comma c.p.), l'eliminazione della circostanza aggravante ha comportato la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aggravante e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 334 cod. pen.
Indica il reato per il quale è stato condannato il ricorrente (reato base oggetto del procedimento).
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante che integra l'aumento di pena se il fatto è commesso in maniera da agevolare l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che per la sua sussistenza sia necessario il dolo specifico di apportare vantaggi all'associazione, desumibile da elementi oggettivi e concreti.
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Obbliga il giudice del rinvio a non ripetere argomentazioni considerate illogiche e ad eliminare contraddizioni e vizi motivazionali; il ricorso denunciava la violazione di tale principio e la Corte ha ritenuto che le carenze non fossero state colmate con rigore sufficiente.
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di elementi probatori desunti da sentenze definitive di altri procedimenti; la Corte ha ricordato che l'acquisizione non produce automatismi: il giudice del rinvio deve valutare autonomamente tali accertamenti.
art. 157, secondo comma cod. pen.
Norma che incide sul computo dei termini di prescrizione in presenza di circostanze aggravanti: l'esclusione dell'aggravante può determinare la maturazione della prescrizione, come è avvenuto nel caso concreto.
Massime di principio
- L'aggravante per aver agevolato un'associazione mafiosa richiede il dolo specifico di apportare vantaggi all'associazione; non è sufficiente la mera appartenenza, i rapporti personali o la comunanza di interessi economici.
- Il giudice del rinvio, dopo annullamenti per vizi motivazionali, deve colmare i vuoti indicati dalla Corte di legittimità con motivazione autonoma e rigorosa: non può limitarsi a trascrivere o riferire valutazioni accolte in sentenze definitive senza nuovo esame critico.
- L'acquisizione di accertamenti tratti da sentenze definitive (art. 238-bis c.p.p.) non crea un automatismo probatorio: quegli accertamenti devono essere valutati nel contesto del giudizio e integrati da elementi che colleghino direttamente la condotta all'utilità per l'associazione.
- Quando l'esclusione di una circostanza aggravante incide sui termini di prescrizione, il giudice deve verificare se il reato si sia già estinto per prescrizione e, se ciò risulta, dichiarare l'estinzione anche se la pronuncia di annullamento è successiva.
- Per sostenere l'aggravante è utile produrre prove concrete che mostrino la destinazione effettiva delle somme (es. monetizzazione, impiego per finalità associative), il controllo dell'organizzazione sulle società coinvolte e la prova che l'azione abbia rafforzato materialmente l'associazione.
- Critiche difensive che evidenziano conteggi o qualificazioni errate di atti (es. numero e destinazione degli assegni, intestazioni fittizie) possono essere decisive se dimostrano che le inferenze a favore dell'aggravante non sono ragionevoli o sono basate su ricostruzioni contraddittorie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23937/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23938/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23939/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23940/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23941/2025 del 27/06/2025
- Sentenza penale · 27 giu 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 23942/2025 del 27/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →