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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20172/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2007 nei confronti di una società di autoscuola, contestando irregolarità nella tenuta della documentazione fiscale non obbligatoria, l'incongruità rispetto agli studi di settore e rideterminando il reddito con maggiori ricavi anche ai fini IRPEF. La società aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, il difetto di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso, l'insussistenza dei presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, la mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, l'inidoneità delle irregolarità documentali e dello scostamento dagli studi di settore a sorreggere la pretesa, nonché la motivazione apparente della sentenza di appello e l'omesso esame di elementi istruttori e presuntivi a suo favore. In Cassazione sono stati proposti sette motivi, tutti diretti a contestare la legittimità dell'accertamento e della decisione di merito; tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare del processo, consistente nella mancata partecipazione al giudizio dei soci della società di persone, necessari litisconsorti nel giudizio relativo all'IRAP dovuta dalla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio, rilevando che, trattandosi di società di persone e di IRAP imputata per trasparenza ai soci, era necessaria la partecipazione al giudizio di tutti i soci. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai motivi di ricorso in relazione al requisito di motivazione e al giusto processo, ma non decisivo ai fini della cassazione

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato dalla ricorrente per contestare la prova e la legittimazione dell'atto, senza accoglimento espresso nel merito

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dalla ricorrente in tema di produzione documentale nel processo tributario

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per censurare l'utilizzo e la valutazione delle prove

  • art. 42, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato per contestare la validità dell'avviso di accertamento e la sottoscrizione dell'atto

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo, contestato dalla ricorrente

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni poste a fondamento dell'accertamento

  • art. 7 L. n. 212 del 2000

    invocato per il difetto di motivazione e di chiarezza dell'atto impositivo

  • art. 3 L. n. 241 del 1990

    richiamato per censurare la motivazione dell'avviso di accertamento

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato, insieme ad altre norme, per contestare i presupposti e la motivazione dell'accertamento

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dalla Corte per affermare che l'IRAP, imputata per trasparenza ai soci, impone la loro partecipazione al giudizio

  • d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 17 e 44

    richiamati per sottolineare l'assimilabilità dell'IRAP all'ILOR e il suo carattere reale

  • Cass. SS. UU. n. 13452/2017

    utilizzata per ribadire che nel giudizio di accertamento dell'IRAP dovuta dalla società di persone sussiste litisconsorzio necessario dei soci

  • Cass. n. 29128/2018

    richiamata per confermare che, nei giudizi concernenti società di persone, la presenza di tutti i soci soddisfa il contraddittorio

  • Cass. n. 25860/2011

    richiamata per affermare che la presenza in giudizio di tutti i soci equivale alla presenza della società di persone

  • Cass. n. 1781/1977

    richiamata come precedente sull'equipollenza tra notifica alla società e notifica a tutti i soci

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo all'accertamento dell'IRAP dovuta da una società di persone, la partecipazione al processo di tutti i soci è necessaria, poiché l'imposta è imputata per trasparenza ai soci e il rapporto sostanziale-processuale non può dirsi validamente costituito senza di loro.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche in sede di legittimità, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
  • Quando emerge un vizio originario del contraddittorio, la Corte di cassazione non esamina le censure di merito relative alla validità dell'accertamento o alla motivazione dell'atto, dovendo arrestarsi alla preliminare verifica processuale.
  • In materia di società di persone, la presenza in giudizio di tutti i soci realizza la rituale instaurazione del contraddittorio, poiché la società difetta di autonoma personalità distinta da quella dei soci.
  • L'IRAP, per i profili considerati dalla Corte, presenta carattere reale e viene assimilata all'ILOR, con conseguente esigenza di chiamare in giudizio i soci nel contenzioso che coinvolga la società di persone.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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