Cassazione Civile, Ordinanza n. 16565/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il professionista aveva chiesto l'equa riparazione ex legge Pinto sostenendo che il "giudizio presupposto" fosse costituito non dal processo promosso nell'interesse del cliente, ma dallo speciale procedimento inerente alla domanda di distrazione delle spese proposta come difensore antistatario. A suo dire, la fase di cognizione iniziata con la richiesta di distrazione e la successiva fase di ottemperanza per ottenere il pagamento dovevano essere considerate unitariamente; inoltre l'avvocato, sulla base della giurisprudenza di legittimità e della CEDU, avrebbe assunto una posizione soggettiva autonoma e quindi la qualità di parte già nella fase di cognizione. Denunciava quindi violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., degli artt. 1-bis e 3 legge n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, oltre all'omesso rispetto dei principi affermati dalle Sezioni Unite n. 19883/2019 e n. 8562/2021. La Corte d'appello aveva invece ritenuto inammissibile la domanda per la fase di merito, poiché il ricorrente non era parte di quel giudizio, e infondata la domanda per la fase esecutiva, perché il giudizio di ottemperanza, considerato da solo, non aveva superato la durata ragionevole. Il ricorso per cassazione censurava tali statuizioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che l'istanza di distrazione delle spese introduca un autonomo giudizio in cui il difensore antistatario divenga parte in senso proprio e possa lamentare l'irragionevole durata della fase di cognizione. Ha ribadito che la distrazione ha natura accessoria e meramente incidentale rispetto al processo principale, sicché il tempo del procedimento segue quello del giudizio tra le parti principali. Ha inoltre chiarito che i principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019 sull'unicità tra fase cognitiva ed esecutiva riguardano il diverso caso dell'equa riparazione per ritardo nel pagamento dell'indennizzo Pinto, non il credito per spese di lite distratte. Infine ha rilevato che, quanto alla dedotta irragionevole durata dell'ottemperanza, il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente né l'impossibilità di agire direttamente verso di lui, profili ritenuti necessari per prospettare un pregiudizio risarcibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
L'istanza di distrazione delle spese non introduce una nuova domanda autonoma né un autonomo rapporto sostanziale; ha funzione accessoria e incidentale rispetto al giudizio principale.
art. 86 c.p.c.
Consente la difesa personale dell'avvocato, ma non trasforma la pretesa accessoria alla distrazione in un processo proprio ai fini dell'equa riparazione.
artt. 93-100 c.p.c.
Le norme invocate dal ricorrente non sono state ritenute violate, perché la domanda di distrazione resta interna al processo principale e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio di merito.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste omessa pronuncia sul thema decidendum, poiché la corte di merito ha correttamente escluso la rilevanza autonoma della fase di cognizione per il difensore antistatario.
art. 1-bis legge n. 89/2001
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto applicabile nel senso prospettato, perché il presupposto dell'equa riparazione deve essere il processo del quale il richiedente sia parte.
art. 3, comma 1, legge n. 89/2001
La durata ragionevole va valutata con riferimento al processo in cui il soggetto sia parte; qui non ricorreva per la fase di merito del giudizio presupposto.
art. 6, par. 1, CEDU
Garantisce il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di un processo altrui cui si sia interessati solo in via riflessa o accessoria.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
Nel giudizio di equa riparazione ex legge Pinto non è dovuto il contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato escluso che trovi applicazione nel caso, per l'esenzione dal contributo unificato del giudizio ex lege Pinto.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura accessoria e incidentale: non dà luogo a una domanda autonoma, non apre un separato giudizio di cognizione e non attribuisce al difensore distrattario la qualità di parte del processo principale ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata.
- Il diritto all'equa riparazione ex legge Pinto spetta a chi è parte del processo presupposto; non basta un interesse professionale o patrimoniale riflesso al suo esito.
- L'art. 6 CEDU tutela la ragionevole durata del proprio processo, non di un procedimento altrui nel quale il soggetto sia solo portatore di una pretesa accessoria o dipendente.
- I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in tema di equa riparazione per il ritardo nel pagamento dell'indennizzo Pinto non sono automaticamente estensibili ai crediti per spese di lite distratte.
- Quando si deduce un danno da ritardo nella soddisfazione di un credito professionale azionato tramite ottemperanza, occorre allegare elementi concreti, come l'incapienza del debitore originario o l'impossibilità di soddisfarsi direttamente su di esso; in mancanza, la mera protrazione del mancato pagamento non basta a fondare il diritto all'indennizzo.
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