Cassazione Penale, Sentenza n. 419/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata in primo e secondo grado per il reato previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 (falso in relazione alla richiesta di patrocinio a spese dello Stato), poiché nella domanda depositata il 5/2/2014 per ottenere il gratuito patrocinio non aveva dichiarato l'erogazione del contributo regionale "Co.P.Es." percepito dal nucleo familiare per gli anni d'imposta 2012 e 2013 (pari a €392,50 mensili), circostanza che, sommata alla pensione di reversibilità del figlio convivente, determinava redditi familiari di €10.956,77 per il 2012 e €11.150,46 per il 2013. In Cassazione la ricorrente ha dedotto un unico motivo affermando carenza di motivazione, lamentando che lo sforamento del limite per il 2012 sarebbe stato di soli circa €200 (quindi «falso inutile»), un macroscopico travisamento della condotta, la mancata concessione delle attenuanti generiche e la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterative e generiche, privo di rilievo il rilievo sul piccolo superamento del limite perché il reato consiste nell'omissione della dichiarazione di una fonte di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio. La sentenza d'appello era motivata correttamente e fondava la responsabilità sulla prova che il contributo Co.P.Es. era continuativo e avrebbe dovuto essere dichiarato. Il reato è stato qualificato come falso ideologico speciale (art. 95 DPR 115/2002) di natura di condotta; il dolo è ravvisato nell'omissione intenzionale. Le doglianze sulle attenuanti e sulla prescrizione non sono decisive in Cassazione: le attenuanti sono state prospettate per la prima volta in questa sede e non sono ammissibili, mentre la prescrizione non risulta maturata alla data di decisione e, comunque, non può essere dichiarata nel caso di ricorso manifestamente infondato. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 DPR 115/2002
Reato speciale di falso ideologico commesso in relazione all'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; qualificato come reato di pura condotta, il cui perfezionamento non dipende dall'effettivo conseguimento di un profitto illecito, e la sanzione è aggravata se il beneficio è stato ottenuto.
art. 76, co. 3 DPR 115/2002
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato la nozione di reddito comprende anche le entrate esenti o non soggette a IRPEF; pertanto tutte le risorse, comprese le provvidenze (se significative e non saltuarie), devono essere indicate nella dichiarazione sostitutiva.
art. 483 cod. pen.
Richiamato come norma di riferimento per il falso ideologico in atto pubblico; l'art. 95 DPR è una fattispecie speciale collegata alla disciplina generale del falso ideologico.
art. 2739 cod. civ.
Riferimento alle presunzioni semplici come mezzi di prova che possono essere utilizzati per accertare risorse non dichiarate (es. tenore di vita) quando sussistono elementi concreti.
art. 173, co. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella motivazione del ricorso per Cassazione e la necessità di motivare nei termini strettamente necessari per la motivazione.
art. 23, co. 8 d.l. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione dell'udienza senza discussione orale e per l'assunzione delle conclusioni scritte del P.G.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, se il ricorso è inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese; motivazione usata per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'impossibilità di dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione sopravvenuta) quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Sentenza Corte Cost. n. 382 del 1985
Interpretazione costituzionale secondo cui, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, nella nozione di reddito vanno comprese risorse di qualsiasi natura, compresi aiuti economici significativi e non saltuari; principio confermato e utilizzato dalla Corte di legittimità.
Massime di principio
- Per ottenere il gratuito patrocinio è obbligatorio dichiarare tutte le fonti di reddito rilevanti, comprese le somme esenti o non soggette a IRPEF (es. contributi regionali continuativi); l'omissione integra il reato anche se l'eccedenza rispetto al limite risultasse modesta.
- Il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 ha natura di reato di condotta: non è necessario che l'omissione abbia prodotto un vantaggio economico effettivo per integrare il reato; conta la volontà cosciente di omettere dati rilevanti.
- Argomentazioni sulla 'esiguità' dello sforamento o sulla presunta inutilità della falsità difficilmente esonerano dalla responsabilità quando risulti provata l'omissione di redditi continuativi e rilevanti.
- Questioni inerenti attenuanti non dedotte in sede di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; occorre proporle nei gradi di merito perché siano valutate.
- L'eccezione di prescrizione richiede valutazione processuale appropriata e, se non matura alla data di impugnazione, la sua dichiarazione in Cassazione può essere preclusa qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
- In sede di istruttoria e giudizio contano anche mezzi indiziari e presunzioni semplici (tenore di vita, documentazione amministrativa) per accertare redditi omessi; la prova documentale e testimoniale che dimostri la continuità della percezione di aiuti rafforza l'accusa.
- Chi richiede il gratuito patrocinio deve conservare e, se necessario, allegare e dichiarare documentazione comprovante l'assenza di altre risorse; l'errore o la dimenticanza non sono automaticamente scusanti se emergono elementi che dimostrano la consapevolezza dell'omissione.
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