Sentenza del 17/04/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cartella di pagamento - Prescrizione del diritto - Legittimazione passiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione del diritto di credito e la corretta individuazione del soggetto legittimato passivamente in relazione all'impugnazione di una cartella di pagamento. Per i vizi non formali della cartella, la responsabilità e la legittimazione passiva spettano all'ente impositore, mentre il concessionario risponde della propria attività di riscossione. Se il concessionario viene citato in giudizio per contestazioni riferibili al credito o a vizi sostanziali, deve chiedere l'integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'ente impositore; tale integrazione non deve essere disposta d'ufficio dal giudice.
La decisione
Il principio affermato è che il concessionario è responsabile nei confronti dell'ente titolare del credito e, se convenuto, ha l'onere di chiedere la chiamata o integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore. In caso contrario può rimanere esposto alle conseguenze della lite. Per i vizi non formali della cartella, invece, la legittimazione passiva resta in capo all'ente impositore e non al concessionario. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né una specifica decisione di accoglimento o rigetto.
Massime di principio
- Quando si contesta la prescrizione o altri aspetti sostanziali del credito contenuto nella cartella, il soggetto da evocare in giudizio è normalmente l'ente impositore titolare del credito.
- Il concessionario è legittimato passivamente soprattutto per contestazioni relative alla propria attività esecutiva o agli atti di riscossione a esso direttamente imputabili.
- Se il concessionario viene citato per una contestazione riferibile all'ente impositore, deve chiedere tempestivamente la chiamata di quest'ultimo; il giudice non è tenuto a integrare d'ufficio il contraddittorio.
- La mancata chiamata dell'ente impositore può lasciare il concessionario esposto agli effetti della decisione, anche se la questione riguarda in realtà il credito dell'ente.
- Prima di proporre ricorso occorre distinguere tra vizi formali dell'atto, vizi dell'attività di riscossione e contestazioni sostanziali del credito o della prescrizione, individuando il soggetto corretto da convenire.
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