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Sentenza

Sentenza n. 2329/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 446,00, oltre interessi legali sui singoli ratei fino al saldo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 marzo 2025 e notificata nella stessa data, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di euro 446,00, oltre interessi legali da ciascun rateo fino al saldo. La domanda è stata fondata sull’inadempimento dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivarsi su istanza della parte nel successivo termine di sessanta giorni. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha disciplinato le modalità di determinazione e richiesta del compenso del commissario e i relativi adempimenti telematici. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 189,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta, quando sussistano un titolo esecutivo giudiziale e l’inadempimento dell’amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l’azione esecutiva e per l’ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione finale.

  • art. 8 l. 26 luglio 1978, n. 417

    Richiamato, unitamente alla disciplina regolamentare e alla circolare ministeriale, per il rimborso dell’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.

  • Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75

    Richiamata ai fini della disciplina delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio nell’esecuzione dell’incarico commissariale.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche dalla notificazione del titolo.
  • In presenza dell’inadempimento dell’amministrazione a una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento integrale entro un termine determinato e nominare, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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