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Sentenza

Sentenza n. 6922/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202504350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo rumeno di specializzazione per l’insegnamento di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento, ai fini abilitanti in Italia, dell’attestato rumeno denominato “Adeverinta”, relativo al superamento di un programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo in psicopedagogia speciale. Ha dedotto l’erroneità della sentenza e la violazione della procedura prevista dalla direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE e recepita dal d.lgs. 206/2007, sostenendo che l’attestato comprovasse una qualifica professionale idonea al riconoscimento oppure imponesse all’amministrazione, quanto meno, di disporre misure compensative. L’appellante ha inoltre riproposto le doglianze formulate in primo grado. Il Ministero ha invece ritenuto che l’attestato dimostrasse soltanto la frequenza e il superamento di un corso di formazione professionale, non rilasciato dall’autorità competente al riconoscimento delle qualifiche e non sufficiente, secondo la stessa autorità rumena, a consentire l’insegnamento nel sistema educativo pre-universitario rumeno. Mancava quindi un’attestazione di competenza professionale o altro titolo di formazione valido a dimostrare l’abilitazione all’insegnamento di sostegno nello Stato di origine.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il diniego ministeriale perché la documentazione prodotta non dimostrava il conseguimento in Romania dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno né di una qualifica professionale pienamente valida per l’accesso alla professione regolamentata. L’attestato, rilasciato dall’Università di Bucarest, certificava esclusivamente il superamento di un programma post-universitario di formazione e sviluppo professionale continuo e non costituiva l’attestazione di competenza rilasciata dal competente Ministero rumeno. La direttiva 2005/36/CE presuppone che il professionista sia pienamente qualificato nello Stato membro di origine; non impone allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello riconosciutogli nello Stato di origine. Nel caso concreto, secondo gli elementi richiamati dal Ministero, la piena qualificazione degli insegnanti in Romania richiede il completamento delle previste fasi formative e il superamento dell’esame nazionale, requisiti non documentati dall’appellante. Il Collegio ha inoltre richiamato l’art. 13, comma 5, del d.m. n. 249/2010, secondo cui la sola frequenza del corso di specializzazione per il sostegno non produce in Italia un effetto abilitante. Non sussisteva, pertanto, l’obbligo di attivare misure compensative, mancando a monte una qualifica professionale riconoscibile. Le spese sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2013/55/UE

    La formazione professionale documentata è condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente dello Stato membro.

    Il riconoscimento presuppone il possesso di una qualifica professionale o di un’attestazione di competenza valida nello Stato membro di origine; un semplice percorso formativo non è sufficiente.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali opera per professionisti pienamente qualificati nello Stato membro di origine e non impone allo Stato ospitante di attribuire al titolo un valore superiore a quello posseduto nello Stato di origine.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva modifica la disciplina europea del riconoscimento delle qualifiche professionali, ma non consente di riconoscere come abilitante un attestato che nello Stato di origine non abilita all’esercizio della professione.

  • d.lgs. 206/2007

    Costituisce il recepimento nazionale della disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali; il riconoscimento richiede la documentazione di una qualifica effettivamente abilitante.

  • art. 13, comma 5, d.m. 249/2010

    La sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno non determina in Italia un effetto abilitante.

  • art. 236, paragrafo 1, legge rumena n. 1/2011

    La formazione iniziale per ricoprire una posizione d’insegnamento comprende una formazione universitaria iniziale, un master in didattica o un programma formativo di livello I e II e un tirocinio pratico annuale.

    La piena qualificazione professionale dell’insegnante in Romania richiede il completamento delle fasi formative previste dalla legislazione nazionale.

  • art. 241, paragrafi 1 e 2, legge rumena n. 1/2011

    Il superamento dell’esame nazionale costituisce, secondo quanto richiamato in sentenza, ulteriore requisito per la piena qualificazione all’insegnamento in Romania.

Massime di principio

  • Il riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro presuppone che il richiedente sia pienamente qualificato nello Stato di origine e che la documentazione prodotta dimostri l’abilitazione all’esercizio della professione regolamentata in tale Stato.
  • La libertà di circolazione dei professionisti non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione un valore abilitante maggiore di quello che il medesimo titolo possiede nello Stato membro di origine.
  • Un attestato rilasciato da un’università per il superamento di un corso di formazione continua o di specializzazione, quando non equivale nello Stato di origine a un’abilitazione professionale e non è accompagnato dall’attestazione dell’autorità competente, non è sufficiente per il riconoscimento della qualifica professionale in Italia.
  • L’obbligo di valutare o imporre misure compensative sorge solo dopo che sia stata dimostrata l’esistenza di una qualifica professionale riconoscibile ai sensi della disciplina europea; non opera per colmare la mancanza della stessa qualifica abilitante.
  • La sola frequenza o conclusione di un corso di specializzazione per l’insegnamento di sostegno non produce, di per sé, un effetto abilitante all’insegnamento in Italia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studio
RamiIstruzione e università
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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