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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25740/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già alle dipendenze della precedente compagnia aerea come pilota primo ufficiale e collocato in cassa integrazione dopo la crisi della società, ha agito sostenendo che gli accordi sindacali del 2008 tra la società in amministrazione straordinaria e la società subentrante prevedessero criteri di assunzione del personale da ricollocare e gli attribuissero un diritto all'assunzione a tempo indeterminato. In via principale ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro alle dipendenze della società subentrante, con qualifica di primo ufficiale, relativo trattamento economico e benefici previdenziali; in subordine ha domandato il risarcimento dei danni per mancata assunzione, anche sotto il profilo della perdita di chance. La Corte d'appello aveva però escluso il diritto, rilevando che gli accordi avevano natura di contratto a favore di terzo ma non individuavano nominativamente i beneficiari, sicché il singolo lavoratore doveva provare sia il possesso dei requisiti previsti sia un titolo di preferenza rispetto ai lavoratori assunti, prova ritenuta non fornita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento di legittimità consolidato: negli accordi collettivi che prevedono l'assunzione di una percentuale di lavoratori della società cessata, quando i beneficiari non siano nominativamente individuati ma soltanto determinabili secondo criteri pattizi, il lavoratore che invochi il diritto all'assunzione deve dimostrare di rientrare tra i soggetti individuabili secondo quei criteri. Anche i motivi relativi alla valutazione delle prove e all'omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili, perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi istruttori, attività non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma non può essere utilizzato per contestare una ricostruzione di fatto o una valutazione probatoria riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dopo la riforma, il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 360-bis, comma 1, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non offre argomenti idonei a mutare l'orientamento consolidato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti legali, oppure attribuisce efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non quando si contesta la mera valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli accordi collettivi che prevedono l'assunzione del personale di un'impresa cedente o cessata possono essere qualificati come contratti a favore di terzi, ma il singolo lavoratore può far valere il diritto all'assunzione solo se è individuato o comunque individuabile secondo i criteri pattizi.
  • Quando l'accordo non indica nominativamente i beneficiari ma rimette la loro individuazione a requisiti e criteri selettivi, grava sul lavoratore l'onere di provare di possedere tutti i requisiti richiesti e di avere un titolo di preferenza rispetto agli altri candidati o lavoratori assunti.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di omesso esame in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; la valutazione delle risultanze istruttorie e dell'attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli documenti o argomenti istruttori, se il fatto rilevante è comunque stato preso in esame dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAssunzioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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