Sentenza n. 2951/2026 - Napoli, Sezione 8
PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ dell’inerzia serbata dall’Ente comunale sull’istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi, formulata a mezzo PEC in data 22.11.2024, avente ad oggetto la richiesta di visione e ostensione della seguente documentazione: “Copia del Decreto di esproprio con relazione di notifica; Ogni altro atto a esso allegato, preordinato, connesso e/o consequenziale.” E, QUINDI, PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente all’accesso ai documenti e atti amministrativi di cui alla medesima istanza, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione ivi richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune sull'istanza di accesso al decreto di esproprio, alla relazione di notifica e agli atti allegati, preordinati, connessi o consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito avverso il silenzio serbato dal Comune di San Marcellino sull'istanza di accesso trasmessa via PEC il 22 novembre 2024, relativa alla procedura espropriativa avviata con comunicazione del 12 settembre 2005. Ha chiesto la declaratoria di illegittimità dell'inerzia, l'accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna dell'amministrazione all'esibizione della documentazione concernente il decreto di esproprio, la relazione di notifica e gli ulteriori atti allegati, preordinati, connessi o consequenziali. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere convocato la ricorrente per l'accesso agli atti con nota del 18 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere, rilevando che, come risultava dalla dichiarazione depositata dalla ricorrente, era venuto meno ogni interesse alla definizione nel merito della controversia. La decisione non contiene un accertamento sulla fondatezza del diritto di accesso né sull'illegittimità originaria dell'inerzia, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse ha reso non necessaria la pronuncia sul merito. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per giusti motivi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio sull'istanza di accesso, l'amministrazione attiva la procedura di ostensione e il ricorrente dichiara il venir meno del proprio interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame della fondatezza dell'istanza di accesso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito della controversia determina l'improcedibilità del ricorso, anche quando il giudizio sia stato originariamente proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e la condanna all'esibizione dei documenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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