Cassazione Penale, Sentenza n. 16690/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva doglianze avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riparazione per ingiusta detenzione promossa in favore di Turi. Il ricorrente sosteneva che la procura allegata era "omnicomprensiva" e conteneva la volontà di conferire al difensore il mandato anche per la proposizione della domanda di ingiusta detenzione; che non sono richieste formule sacramentali per il rilascio della procura e che l'indicazione del difensore quale "procuratore speciale" sarebbe stata sufficiente; inoltre si lamentava che la pronuncia di inammissibilità, intervenuta dopo la prima udienza fissata oltre due anni dopo il deposito, aveva impedito di presentare una nuova istanza nei termini e che era stato comunque personalmente notificato della camera di consiglio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di riparazione per carenza di procura speciale, perché la procura allegata era generica e inidonea a individuare in modo chiaro e univoco l'oggetto del mandato: era in foglio separato (non in calce), priva di menzione della procedura di riparazione per ingiusta detenzione e riferita, per contenuto e data, al processo di merito (indicazione "Proc. pen. N. 12626 RGNR"). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la procura speciale è necessaria per la proposta della domanda di riparazione e deve determinare l'oggetto e i fatti ai quali si riferisce; sebbene tollerino imprecisioni formali quando la volontà del mandante è chiara, nel caso concreto è risultata incertezza sulla portata del mandato. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte non ha riconosciuto il rimborso delle spese in favore del Ministero resistente perché la memoria ministeriale non conteneva argomentazioni utili ai fini dell'esito del ricorso.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in rapporto ai termini e alla disciplina del ricorso per riparazione; non è stata citata una specifica interpretazione testuale, ma l'articolo fa parte del contesto normativo del rimedio per ingiusta detenzione.
art. 315 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti formali per la proposizione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione (anche in termini di chi può proporla). La Corte ha interpretato che la domanda può provenire dalla parte personalmente o da un procuratore speciale nominato ai sensi dell'art. 122, non da una semplice procura ad litem.
art. 122 cod. proc. pen.
"l'oggetto per cui è conferita" e "i fatti ai quali si riferisce"
La procura speciale deve indicare l'oggetto del mandato e i fatti a cui si riferisce; tali indicazioni sono essenziali per garantire la diretta e inequivocabile derivazione della volontà dell'interessato. Sebbene le irregolarità formali possano essere tollerate se non creano incertezza, qui la procura risultava generica e priva della specificazione richiesta e quindi inidonea.
art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione ai requisiti di rappresentanza per la proposizione del ricorso; la Cassazione lo menziona come parte del quadro normativo che impone la procura speciale per l'azione di riparazione.
Massime di principio
- Per proporre la domanda di riparazione per ingiusta detenzione tramite difensore è necessaria una procura speciale che specifichi chiaramente l'oggetto del mandato e i fatti cui si riferisce: indicare il numero del procedimento penale o altra specificazione equivalente è fortemente raccomandato.
- I difetti meramente formali nella procura (assenza di formule "sacramentali") possono essere tollerati solo se non creano incertezza sulla volontà del mandante; se sussiste ambiguità il giudice può dichiarare l'istanza inammissibile.
- Una procura allegata su foglio separato è ammessa solo se dal contenuto risulta in modo chiaro la correlazione con la domanda depositata: data, riferimento al procedimento o esplicita menzione dell'azione di riparazione aiutano a evitarne l'inammissibilità.
- La qualifica del difensore come "procuratore speciale" in assenza di ulteriori specificazioni non è di per sé sufficiente: conta il contenuto e la chiarezza del mandato.
- In caso di declaratoria di inammissibilità per carenza di procura speciale, la parte perde la possibilità di ottenere la pronuncia sul merito della domanda di riparazione e può essere condannata al pagamento delle spese; perciò è prudente curare la forma della procura sin dall'origine.
- Se si ritiene che la procura sia viziata ma la volontà del mandante sia comunque chiara, conviene documentare evidenze aggiuntive (comunicazioni, scambio di email, appunti, riferimenti processuali) che possano dimostrare l'intenzione di conferire il mandato per la specifica azione.
- Quando si rappresenta un assistito in materia di riparazione per ingiusta detenzione, è preferibile rilasciare la procura speciale come atto pubblico o scrittura privata autenticata e inserire nell'atto la specificazione del procedimento penale e l'oggetto (es. "domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa al procedimento n. ...").
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16678/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16679/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16684/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16685/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16686/2024 del 22/04/2024
- Sentenza penale · 22 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16687/2024 del 22/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →