Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2620/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento per l'accertamento del silenzio serbato dal Consolato Generale D'italia A Casablanca sulla richiesta di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, presentata il 26 novembre 2024 attraverso la piataforma vfs global e per la conseguente condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni;

Giustizia amministrativa202512848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca sulla richiesta di rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, presentata il 26 novembre 2024 tramite la piattaforma VFS Global, chiedendo la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento entro trenta giorni. Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità per carenza di interesse, poiché dagli atti emerge una dichiarazione di rinuncia al visto sottoscritta dal ricorrente l'11 novembre 2024, quindi anteriormente al deposito del ricorso, e prodotta dall'amministrazione il 9 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della dichiarazione di rinuncia al visto sottoscritta anteriormente al deposito del ricorso. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza se anteriore, per il deposito di eventuali memorie. Ha quindi fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    possibile inammissibilità o comunque improcedibilità del ricorso per carenza di interesse

    Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, deve sottoporre la questione alle parti e assegnare un termine per eventuali memorie prima di definire il giudizio.
  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la rinuncia dell'interessato all'istanza oggetto del ricorso, se anteriore al deposito del ricorso, può determinare una carenza originaria di interesse e comportare l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.