Ordinanza n. 2620/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento per l'accertamento del silenzio serbato dal Consolato Generale D'italia A Casablanca sulla richiesta di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, presentata il 26 novembre 2024 attraverso la piataforma vfs global e per la conseguente condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento entro un termine non superiore a trenta giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di rilascio di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca sulla richiesta di rilascio di un visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, presentata il 26 novembre 2024 tramite la piattaforma VFS Global, chiedendo la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento entro trenta giorni. Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., una possibile causa di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità per carenza di interesse, poiché dagli atti emerge una dichiarazione di rinuncia al visto sottoscritta dal ricorrente l'11 novembre 2024, quindi anteriormente al deposito del ricorso, e prodotta dall'amministrazione il 9 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR non ha ancora definito il giudizio. Ha sottoposto alle parti la possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione della dichiarazione di rinuncia al visto sottoscritta anteriormente al deposito del ricorso. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti un termine di quarantacinque giorni, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza se anteriore, per il deposito di eventuali memorie. Ha quindi fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
possibile inammissibilità o comunque improcedibilità del ricorso per carenza di interesse
Consente al giudice, prima della decisione, di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio e di assegnare un termine per il deposito di memorie.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, deve sottoporre la questione alle parti e assegnare un termine per eventuali memorie prima di definire il giudizio.
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la rinuncia dell'interessato all'istanza oggetto del ricorso, se anteriore al deposito del ricorso, può determinare una carenza originaria di interesse e comportare l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità della domanda.
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