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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25656/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché, a suo avviso, il GIP ha erroneamente ammesso il patteggiamento nonostante non fosse stata soddisfatta la condizione prevista dall'art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 (estinzione del debito tributario mediante pagamento integrale di imposte, sanzioni amministrative e interessi prima dell'apertura del dibattimento). Inoltre il PG ha dedotto omissione della confisca obbligatoria diretta e per equivalente prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 rispetto al profitto del reato (IVA indicata nelle fatture inesistenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l'emissione di fatture per operazioni inesistenti genera un debito tributario (sulla base dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972 e della giurisprudenza della Corte di giustizia e di legittimità) e, dunque, la condizione di estinzione del debito prevista dall'art. 13-bis si applica anche all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Di conseguenza la preclusione al patteggiamento opera e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Perugia per il prosieguo. Il secondo motivo (confisca) è stato assorbito e non deciso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Condizione di ammissibilità del patteggiamento per reati tributari: pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (anche mediante procedure tributarie conciliative o ravvedimento operoso).

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Delitto relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie genera un debito tributario e, quindi, sia soggetta alla condizione ostativa dell'art. 13-bis per l'accesso al patteggiamento.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede la confisca obbligatoria diretta e per equivalente del profitto del reato tributario; il Procuratore generale aveva dedotto la sua omissione nella sentenza impugnata, questione però assorbita dalla Corte e non decisa nel merito.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972

    «Se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura»

    L'emissione di fattura fittizia rende il cedente/debitore obbligato al versamento dell'IVA indicata in fattura per l'intero ammontare; tale obbligazione crea il debito tributario rilevante ai fini dell'art. 13-bis e impedisce che la variazione in diminuzione (nota di credito) annulli tale obbligo quando l'operazione è inesistente.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Norma sulla detrazione dell'IVA; la Corte richiamata ha sottolineato che l'acquirente non può esercitare il diritto alla detrazione in assenza del presupposto oggettivo (operazione reale) quando la fattura è inesistente.

  • Direttiva CE 2006/112 (e precedenti 77/388 e 91/680)

    La giurisprudenza comunitaria conferma che l'indicazione indebita dell'IVA in documenti contabili può configurare tentativo di frode e non impedisce agli Stati membri di ritenere il soggetto obbligato al versamento dell'imposta indicata; la Corte nazionale può applicare sanzioni pecuniarie secondo il diritto interno.

Massime di principio

  • Se l'imputato è accusato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000), il patteggiamento è soggetto alla condizione prevista dall'art. 13-bis: il debito tributario deve essere estinto integralmente (imposte, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
  • L'emissione di fatture fittizie crea, ai sensi dell'art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972, un'obbligo di versamento dell'IVA indicata in fattura: non è possibile eludere tale obbligo con una nota di credito quando l'operazione è inesistente.
  • Prima di valutare l'ammissibilità di un patteggiamento nei reati tributari, verificare la sussistenza e l'estinzione del debito tributario (quantificazione e pagamento), sia tramite ravvedimento, procedure conciliative tributarie o pagamento diretto; il termine rilevante è anteriorità alla dichiarazione di apertura del dibattimento.
  • La mancata estinzione del debito tributario ove dovuto costituisce motivo di preclusione all'accesso al rito del patteggiamento; la competenza per accertare l'esistenza del debito resta del giudice penale quando necessario alla valutazione della condizione.
  • La questione della confisca obbligatoria (art. 12-bis) deve essere trattata specificamente in sentenza di condanna: se il profitto è quantificabile, il giudice deve valutare l'applicazione della misura; in appello o cassazione l'omissione può essere dedotta ma talvolta viene assorbita se la decisione principale viene annullata.
  • Occorre distinguere tra fattispecie per cui l'estinzione del debito determina la non punibilità (es. omesso versamento art.10-bis ecc.) e quelle in cui l'emissione di fatture inesistenti è autonomamente produttiva di debito tributario; la giurisprudenza di legittimità può estendere l'applicabilità dell'art.13-bis quando sia configurabile l'obbligo tributario.

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