Sentenza n. 1143/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma: della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 19688/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la nota dell’AGCM di parziale accoglimento dell’istanza di accesso di un’impresa terza agli atti del procedimento A523
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria dell'accesso)
Prevale il privato
La controversia
Benetton ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, tra l’altro, l’illegittimità dell’ostensione per carenza di un interesse concreto e attuale dell’istante. L’istanza di accesso difensivo era stata proposta da Oceania s.r.l. in relazione a un giudizio civile per abuso di dipendenza economica e per la necessità di produrre documenti entro il termine previsto dall’art. 171-ter c.p.c. Benetton ha dedotto che tale termine era ormai scaduto, che l’istante era decaduta dalla facoltà di depositare la documentazione e che non risultava formulata o accolta alcuna istanza di rimessione in termini o di autorizzazione al deposito tardivo. Ha inoltre dedotto la violazione del contraddittorio, il mancato coinvolgimento di altra società interessata dal procedimento antitrust, il carattere massivo e generalizzato dell’istanza e la violazione della riservatezza commerciale. Il Collegio ha esaminato prioritariamente il motivo relativo alla carenza dell’interesse attuale, ritenendo assorbite le ulteriori censure.
La decisione
L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR Lazio, è stato accolto il ricorso di primo grado con annullamento del provvedimento dell’AGCM di parziale ostensione. Il Consiglio di Stato ha qualificato il giudizio sull’accesso come volto ad accertare, alla luce dell’intera vicenda fattuale, la sussistenza del titolo all’accesso. In materia di accesso difensivo non è sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive: occorre un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la tutela di una specifica situazione giuridica. Pur non spettando all’amministrazione o al giudice dell’accesso valutare anticipatamente l’ammissibilità o la decisività della prova nel giudizio principale, deve essere escluso l’accesso quando, per la concreta evoluzione del giudizio, il documento non può più svolgere la funzione difensiva indicata dall’istante. Nel caso esaminato, la scadenza del termine per il deposito documentale e la mancata richiesta di autorizzazione al deposito tardivo o di rimessione in termini avevano eliso il nesso di strumentalità concreto e attuale: la documentazione, allo stato, non era più utilizzabile nel giudizio civile per lo scopo dichiarato. Restava salva la facoltà di presentare una nuova istanza di accesso qualora il giudice civile avesse autorizzato la produzione. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate tra le parti costituite per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ex art. 116 cod. proc. amm.
Disciplina il giudizio in materia di accesso, diretto ad accertare la sussistenza del titolo all’ostensione nella concreta situazione dedotta.
art. 22 l. 241/1990
Richiamato indirettamente quale parametro normativo dell’accesso difensivo e dei relativi presupposti legittimanti.
art. 9 l. 192/1998
Disposizione relativa all’abuso di dipendenza economica, la cui possibile violazione costituiva oggetto del procedimento AGCM, definito mediante accettazione degli impegni senza accertamento dell’illecito.
art. 171-ter c.p.c.
Prevede il termine processuale per la produzione documentale nel giudizio civile; la sua scadenza, in assenza di autorizzazione al deposito tardivo o di rimessione in termini, ha escluso l’attualità del nesso strumentale dell’accesso difensivo.
art. 210 c.p.c.
Rileva quale possibile strumento di acquisizione giudiziale della documentazione nella disponibilità del giudice civile; l’eventuale autorizzazione o acquisizione disposta in quella sede può incidere sulla possibilità di una nuova richiesta di accesso.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede un nesso di strumentalità necessario, concreto e attuale tra i documenti richiesti e la tutela di una specifica situazione giuridica; non è sufficiente il richiamo generico a esigenze probatorie o difensive.
- La verifica dell’interesse all’accesso difensivo deve considerare l’intera vicenda fattuale e processuale nella quale l’istante intende utilizzare i documenti, comprese le eventuali preclusioni maturate nel giudizio principale.
- Quando il termine processuale per la produzione documentale è scaduto e l’istante non ha chiesto, neppure nelle forme della rimessione in termini, l’autorizzazione al deposito tardivo, viene meno il nesso concreto e attuale tra l’accesso e la funzione difensiva dichiarata, se i documenti non possono più essere prodotti nel giudizio cui l’istanza si riferisce.
- Nel giudizio sull’accesso l’amministrazione e il giudice amministrativo non devono anticipare la valutazione sull’ammissibilità, influenza o decisività dei documenti nel giudizio principale; tale valutazione spetta al giudice di quel giudizio, salvo il caso di radicale e assoluta mancanza di collegamento tra documenti ed esigenze difensive.
- L’eventuale successiva autorizzazione del giudice del giudizio principale alla produzione documentale può consentire la proposizione di una nuova istanza di accesso, non potendo però mantenere attuale un’istanza originaria divenuta priva della funzione difensiva per effetto delle preclusioni processuali.
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