Cassazione Civile, Sentenza n. 34391/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla soggettività passiva dell'imposta sulla pubblicità prevista dall'art. 6 d.lgs. 507/1993: il Comune aveva contestato a S.S. Lazio l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'imposta per esposizioni pubblicitarie effettuate nello stadio. Lazio sosteneva di non essere soggetto passivo perché aveva affidato a una società terza la gestione dell'attività pubblicitaria; la questione era se la "disponibilità" del mezzo pubblicitario, ai fini dell'imposta, ricomprendesse anche una disponibilità mediata (contrattuale) e se dunque il proprietario fosse comunque obbligato in via principale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (proposto da Roma Capitale), ha cassato la sentenza della CTR del Lazio ritenuta difforme al principio di diritto consolidato e ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario (della S.S. Lazio). La Corte ha affermato che il termine ampio "dispone" dell'art. 6 comprende la disponibilità mediata e che il proprietario del mezzo pubblicitario resta soggetto passivo anche se ha affidato la gestione a un intermediario; è inoltre confermata la responsabilità solidale tra le parti. Le spese del merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della S.S. Lazio S.p.A., liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese forfetarie, accessori di legge e €200,00 per esborsi.
Norme richiamate
"1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità."
La Corte interpreta il termine "dispone" in senso ampio, comprendendo anche una disponibilità mediata (non necessariamente materiale): pertanto il proprietario del mezzo rimane soggetto passivo anche se la gestione è affidata a terzi; rimane inoltre la responsabilità solidale prevista dal secondo comma.
Cass. 18 novembre 2009, n. 24307
Giurisprudenza che considera la disponibilità del mezzo riconducibile sia a diritti reali sia a diritti personali di godimento; utile a fondare l'interpretazione ampia del termine "dispone".
Cass. 30 ottobre 2009, n. 23007
Conferma che il titolo (reale o obbligatorio) da cui deriva la disponibilità non incide sulla soggettività passiva: anche una disponibilità derivante da un rapporto obbligatorio può far sorgere l'obbligo fiscale.
Cass. 13 marzo 2015, n. 5039
Decisione analoga che ha ritenuto soggetto passivo la società sportiva proprietaria dello stadio anche quando la gestione pubblicitaria era affidata a terzi; ha precisato la solidarietà delle responsabilità.
Cass. 30 gennaio 2007, n. 1916
Precedente evocato per sostenere che la disponibilità può derivare da diversi titoli giuridici e che ciò è sufficiente per la soggettività passiva.
Cass., sez. trib., 1° aprile 2004, n. 6446
Ulteriore riferimento giurisprudenziale che ammette la disponibilità anche sotto forma di diritti di godimento personale, utile al consolidamento dell'interpretazione normativa.
Massime di principio
- La soggettività passiva dell'imposta sulla pubblicità si attribuisce a chi "dispone" del mezzo pubblicitario anche se la gestione è affidata contrattualmente a terzi: la disponibilità mediata è sufficiente a far sorgere l'obbligo fiscale.
- La "disponibilità" può derivare sia da diritti reali (proprietà) sia da diritti personali di godimento; non è necessaria la detenzione materiale del mezzo.
- Il contratto che affida la gestione a un intermediario non esonera il proprietario dall'obbligo fiscale: sussiste responsabilità solidale fra proprietario e produttore/venditore/fornitore del servizio pubblicizzato.
- Nel valutare casi simili occorre accertare il titolo giuridico che attribuisce la disponibilità del mezzo (anche se mediata) e non solo la gestione operativa o materiale.
- Quando la controversia riguarda solo questioni di diritto già consolidate, la Corte può cassare la decisione inferiore e decidere nel merito senza rinvio per ulteriori accertamenti di fatto.
- Sulle spese processuali: la Corte può compensare le spese del merito in presenza di esiti alterni della vicenda, ma imputare le spese di legittimità al soccombente; è quindi importante considerare rischi di soccombenza in Cassazione.
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