Cassazione Civile, Ordinanza n. 25307/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di pagamento relativi all'accisa sull'energia elettrica fornita ai consorziati per le annualità 2009-2013 e da un diniego di rimborso per l'annualità 2014. In primo grado la società aveva ottenuto accoglimento parziale: per gli anni 2009-2013 la CTP aveva escluso il tributo in ragione del legittimo affidamento ingenerato da una precedente risposta dell'Amministrazione a un quesito interpretativo, qualificata come interpello ex art. 11 L. 212/2000; per il 2014 aveva invece negato il rimborso. In appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione, ma la CTR aveva rigettato entrambi i gravami confermando sia la nullità degli avvisi per il periodo 2009-2013 sia il diniego di rimborso per il 2014, ritenendo insussistente sia l'esenzione per autoproduzione sia il legittimo affidamento sul mutato orientamento dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per un motivo; la società resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Nel corso del giudizio di legittimità la società rappresentava che era intervenuta omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensivo dei debiti oggetto della lite, e l'Agenzia depositava rinuncia al ricorso principale. La Corte ha quindi rilevato che la transazione fiscale omologata, sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e dell'originario avviso; ha inoltre compensato integralmente le spese e escluso il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti, a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale comprensivo dei tributi oggetto del giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, sia perché la definizione è per cessazione della materia del contendere e non per rigetto/inammissibilità/improcedibilità, sia perché la norma non si applica all'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
La risposta resa dall'Amministrazione al quesito del contribuente è stata ritenuta, nei gradi di merito, idonea a fondare tutela dell'affidamento e a determinare la nullità degli atti impositivi per le annualità precedenti.
art. 182-ter l. fall.
La transazione fiscale conclusa dalle parti e omologata dal Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario e fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata e dell'originario avviso, salvo il successivo inadempimento con eventuale risoluzione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria depositata ai sensi di tale norma è stata utilizzata per rappresentare la sopravvenuta definizione negoziale della lite e chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione, di natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica quando il giudizio si definisce con cessazione della materia del contendere; inoltre non si applica all'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per il tema del contributo unificato.
Massime di principio
- La transazione fiscale omologata dal tribunale e sopravvenuta alla sentenza impugnata nel giudizio tributario determina la cessazione della materia del contendere, con venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata e dell'atto impositivo originario.
- In presenza di cessazione della materia del contendere, il ricorso per cassazione non viene respinto o dichiarato inammissibile, ma si definisce per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito.
- La disciplina del raddoppio del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alle definizioni per cessazione della materia del contendere ed è comunque esclusa per l'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.
- L'effetto della transazione fiscale omologata è la neutralizzazione del pregresso contenzioso sui debiti tributari compresi nell'accordo, salva la riespansione del potere impositivo in caso di successivo inadempimento e risoluzione della procedura.
- Quando sopravviene un accordo negoziale omologato che ingloba i tributi contestati, la Corte può limitarsi a prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, compensando le spese in ragione dell'esito non contenzioso della lite.
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