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Ordinanza

Ordinanza n. 178/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della Delibera n. 1 del 08.01.2020 del Collegio dei Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara In Liquidazione, avente ad oggetto “ADOZIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE, RIPARTIZIONE E RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI ESSENZIALI GENERALI” FORNITI DAL CONSORZIO NEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI.”; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o, comunque connesso, anche laddove non conosciuto, comprese, per quanto occorrer possa, le Delibere n. 62 del 13.12.2017 e n. 21 del 07.03.2018, nelle parti e nella misura in cui possano essere ancora considerate vigenti, e quella n. 111 del 30.09.2019, tutte sempre del Collegio dei Liquidatori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell’Area Chieti-Pescara In Liquidazione.

Giustizia amministrativa202000165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020, recante il regolamento per la determinazione, ripartizione e riscossione dei corrispettivi dei servizi essenziali generali forniti dal Consorzio negli agglomerati industriali, nonché ulteriori delibere connesse

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto ricorso per l’annullamento della delibera n. 1/2020 del Collegio dei Liquidatori del Consorzio e degli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi, comprese le delibere n. 62/2017, n. 21/2018 e n. 111/2019, nelle parti eventualmente ancora vigenti. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Consorzio ha rappresentato che la delibera gravata sarebbe stata sostituita e superata da successive delibere relative al piano triennale dei lavori di manutenzione, al regolamento dei corrispettivi dei servizi essenziali generali e al recupero e riparto dei costi di gestione delle infrastrutture per gli anni 2018-2019. Il Collegio ha ritenuto necessari approfondimenti istruttori per verificare tali circostanze e valutare la permanenza dell’interesse al ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha ordinato al Consorzio di depositare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte, le delibere successive indicate nella memoria del Consorzio — n. 49/2020, n. 50/2020, n. 59/2020 e n. 12/2020 — nonché le delibere n. 62/2017, n. 21/2018 e n. 111/2019, già oggetto di impugnativa ma non presenti in atti. La documentazione è richiesta per consentire al Collegio di valutare la sostituzione o il superamento della delibera impugnata e, conseguentemente, l’eventuale permanenza dell’interesse al ricorso. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 29 gennaio 2027. Ogni ulteriore determinazione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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