Sentenza n. 664/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Teramo, (atto nr. 33056 del 1/03/2019) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (ex dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto che, pur essendo cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di contribuzione utile, l’INPS non aveva computato gli scatti nella base di calcolo del TFS. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della domanda, sostenendo che non fosse esperibile un ricorso contro il silenzio in materia di diritti soggettivi, la prescrizione del diritto e, nel merito, l’infondatezza della pretesa.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità: trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorrente poteva proporre con rito ordinario un’azione di accertamento e condanna, anche in mancanza di un provvedimento espresso sull’istanza. Ha respinto l’eccezione di prescrizione perché il termine decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, intervenuto nel quinquennio precedente il deposito del ricorso; inoltre, la diffida e messa in mora inviata via PEC aveva interrotto la prescrizione. Nel merito, ha riconosciuto che il collocamento a riposo a domanda, in presenza dei requisiti di 55 anni di età e 35 anni di contribuzione utile, dà diritto ai sei scatti anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo non è decadenziale e non esclude il beneficio se superato. Ha quindi accolto il ricorso e dichiarato il diritto alla rideterminazione della buonuscita includendo i sei scatti. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Ha condannato l’INPS alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.
Il beneficio dei sei scatti si applica anche a chi cessa dal servizio a domanda avendo compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno non è decadenziale e il suo superamento non comporta la perdita del beneficio.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994.
Per le somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge. n. 724/1994.
La rivalutazione monetaria non si cumula con gli interessi legali sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile ha diritto ai sei scatti stipendiali anche ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: il suo superamento non comporta la perdita del diritto ai sei scatti.
- Nelle controversie attinenti a diritti devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ammissibile, con rito ordinario, l’azione di accertamento del diritto e di condanna dell’amministrazione alla conseguente prestazione, anche in assenza di un provvedimento espresso sull’istanza.
- Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione della buonuscita decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; la diffida e messa in mora ritualmente inviata interrompe la prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →