Cassazione Penale, Sentenza n. 00852/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma delle condanne (reati ex artt. 633, 639-bis c.p. e 44 d.P.R. 380/2001) contestando: 1) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in quanto la Corte d'appello avrebbe rifiutato il beneficio ritenendo la permanenza del reato, nonostante il verbale di sequestro del 16/09/2020 dimostrasse la cessazione della permanenza; 2) il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena senza subordinazione alla demolizione, per presunta genericità del motivo d'appello; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) per non aver valorizzato l'incensuratezza e la minima offensività; 4) (solo Coco) la mancata concessione del beneficio della non menzione della pena (art. 175 c.p.) e la possibilità che la Corte di legittimità possa disporre direttamente tale beneficio sulla base degli elementi già valutati ai fini della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi limitatamente al primo motivo: ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato su un dato fattuale errato (presunta perdurante permanenza), mentre il verbale di sequestro del 16/09/2020 dimostra la cessazione della permanenza delle condotte. Sulla base dei principi di giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il sequestro dell'area e dei manufatti interrompe la permanenza dei reati di occupazione abusiva e abuso edilizio. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis c.p. e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro affinché i giudici di merito riesaminino, con corretta analisi delle risultanze processuali, la riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità. Gli altri motivi di ricorso sono stati ritenuti assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. Non è stata disposta la pronuncia definitiva sugli ulteriori richiesti benefici (sospensione senza demolizione, attenuanti, non menzione), che restano da valutare dal giudice di merito dopo il rinvio.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità può trovare applicazione anche per reati 'permanenti' qualora dagli atti risulti che la permanenza è cessata; il sequestro dell'area e dei manufatti interrompe la disponibilità e la concreta fruibilità, determinando la cessazione della permanenza.
art. 533 cod. proc. pen.
Invocato in relazione alla censura sulla motivazione della Corte d'appello; la doglianza verte sulla presunta violazione delle regole di motivazione (la Corte di legittimità ha ritenuto la motivazione viziata per fondamento fattuale non corrispondente alle risultanze).
art. 163 cod. pen.
Richiamato in relazione alla sospensione condizionale della pena; la censura riguarda la condizione (demolizione) e la presunta erronea valutazione di genericità da parte della Corte territoriale.
art. 165 cod. pen.
Richiamato in tema di sospensione condizionale e delle sue condizioni; la Corte ha assorbito la questione in ragione dell'accoglimento del motivo principale.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito erano stati censurati per motivazione ritenuta apparente, ma la questione è assorbita dall'accoglimento relativo all'art. 131-bis.
art. 175 cod. pen.
Trattasi del beneficio della non menzione della pena; è stato sostenuto che tale beneficio può, in determinati casi, essere disposto anche dal giudice di legittimità sulla base degli elementi già utilizzati per la sospensione condizionale, ma la Cassazione non ha deciso definitivamente sulla questione nel presente provvedimento.
art. 633 cod. pen.
Norma relativa all'occupazione abusiva del suolo, è il titolo di reato contestato; l'analisi sulla permanenza/cessazione della condotta è centrale per l'applicabilità della causa di non punibilità.
art. 639-bis cod. pen.
Norma relativa all'abuso edilizio (o reato connesso), anch'essa oggetto di accertamento e per la quale la cessazione della disponibilità tramite sequestro è rilevante.
art. 44 d.P.R. 380/2001
Richiamato come norma urbanistica/edilizia alla base della contestazione penale per opere eseguite senza titolo abilitativo; la rilevanza è nel contesto degli abusi edilizi per i quali è posta la questione della cessazione della permanenza tramite sequestro.
Massime di principio
- Per i reati 'permanenti' (es. occupazione abusiva, abuso edilizio) la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis può essere applicabile se dagli atti risulta che la permanenza è cessata: il sequestro dell'area e dei manufatti prima della decisione giudiziaria interrompe la disponibilità e può essere elemento decisivo per riconoscere la cessazione della permanenza.
- Il giudice d'appello non può escludere automaticamente il beneficio per la particolare tenuità basandosi su un presupposto fattuale errato; la motivazione deve riferirsi correttamente alle risultanze processuali (es. verbali di sequestro presenti nel fascicolo).
- Se la Corte di legittimità riscontra un vizio di motivazione fondato su errore di fatto che incide sulla valutazione dell'art. 131-bis, è corretto annullare e rinviare la questione al giudice di merito perché riesamini la riconoscibilità della causa di non punibilità alla luce delle risultanze corrette.
- Richieste connesse (sospensione condizionale non subordinata alla demolizione, attenuanti generiche, non menzione della pena) possono risultare assorbite se la decisione sulla causa di non punibilità incide sul quadro sanzionatorio; tuttavia, se richieste autonome e ben documentate, vanno comunque valutate dal giudice di merito dopo il riesame.
- La parte difensiva deve curare l'acquisizione e la corretta segnalazione nei fascicoli di elementi fattuali (es. verbali di sequestro) che possono interrompere la permanenza del reato: omissioni o errata valutazione di tali atti possono determinare la perdita di benefici procedurali e sostanziali.
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