Cassazione Penale, Sentenza n. 34384/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rainone impugnava l'ordinanza del Tribunale di Agrigento che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del GIP del 15/04/2025, con il quale erano stati sequestrati beni e macchinari appartenenti alla R.C.M. Costruzioni s.r.l. Il Tribunale aveva ritenuto che Rainone, in quanto legale rappresentante della società, non fosse legittimato a proporre l'impugnazione in nome proprio senza che la società conferisse una procura speciale al difensore: la legittimazione spetterebbe alla società, unico soggetto titolato a ottenere la restituzione del compendio. I difensori di Rainone hanno contestato tale decisione deducendo (i) che l'art. 322, comma 1, c.p.p., riferito all'imputato e esteso all'indagato dall'art. 61 c.p.p., riconosce la legittimazione alla persona sottoposta alle indagini anche quando il sequestro riguarda beni intestati a terzi e (ii) che la volontà della società, non indagata e non destinataria di contestazioni ai sensi del d.lgs. n.231/2001, poteva essere legittimamente espressa dal suo legale rappresentante senza necessità di una procura speciale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., poiché il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione di rinuncia depositata il 26/09/2025, considerata dalla Corte nel provvedimento). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., ha disposto il versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente determinata in euro tremila, ritenendo che non fosse provato che la rinuncia fosse dovuta a causa non imputabile al ricorrente. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza; tuttavia, nondimeno, data l'assenza di prova circa la causa non imputabile della rinuncia, è stata disposta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Richiama la legittimazione dell'imputato/indagato a proporre richiesta di riesame; i difensori sostenevano che la formulazione testuale estende la legittimazione alla persona sottoposta alle indagini anche quando i beni siano intestati a terzi
art. 61 cod. proc. pen.
Invocato per estendere al sottoposto alle indagini la disciplina relativa all'imputato, giustificando la legittimazione soggettiva del ricorrente
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito dai difensori in relazione alla disciplina delle impugnazioni cautelari e dei relativi termini/legittimazioni
art. 257 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme processuali attinenti alle impugnazioni e ai provvedimenti cautelari
art. 324 cod. proc. pen.
Richiamato dai difensori nell'ambito della disciplina sulle impugnazioni cautelari e sulla legittimazione ad agire
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al giusto processo nella dimensione delle impugnazioni
art. 6 CEDU
Invocato con riferimento al diritto a un equo processo e al diritto di accesso a mezzi di impugnazione; i difensori hanno sostenuto che la declaratoria di inammissibilità lederebbe tali diritti
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Richiamato per distinguere la posizione dell'ente: la società non risultava destinataria di contestazioni ai sensi della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, ragion per cui i difensori sostenevano che la volontà dell'ente potesse essere manifestata dal legale rappresentante
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia sopravvenuta
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rinuncia non provata come dovuta a causa non imputabile
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non determina automaticamente condanna per soccombenza; utilizzata per valutare la natura della rinuncia e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Legittimazione: quando il sequestro riguarda beni intestati a una società di capitali, la richiesta di riesame volta alla restituzione del compendio dovrebbe essere promossa dall'ente; il legale rappresentante non sempre può agire in nome proprio senza che la società conferisca procura speciale al difensore.
- Posizione dell'indagato: la persona sottoposta alle indagini può avere interesse a impugnare il sequestro anche se i beni sono intestati a terzi (o alla società), soprattutto se l'impugnazione incide sulla qualificazione del fatto o sul prosieguo del procedimento; è comunque preferibile distinguere e proporre autonomamente il ricorso sia in proprio (come indagato) sia per conto dell'ente, muniti dei necessari poteri.
- Procura speciale: per evitare eccezioni di inammissibilità per carenza di legittimazione, quando si agisce per conto di una società di capitali occorre che la procura speciale al difensore sia documentata e prodotta nel procedimento di impugnazione.
- D.Lgs. 231/2001: l'assenza di contestazioni all'ente ai sensi del d.lgs. n.231 non sostituisce né elimina la necessità di rispettare le regole di rappresentanza e di procura nei procedimenti penali in cui si chiede la restituzione di beni societari.
- Rinuncia e conseguenze: la rinuncia sopravvenuta al ricorso comporta l'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse; tuttavia, se non è dimostrato che la rinuncia è dovuta a causa non imputabile, il rinunciante può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
- Prassi cautelativa: prima di proporre impugnazioni contro sequestri che coinvolgono società, verificare lo status dell'ente, la titolarità dei beni, la qualifica processuale del rappresentante e dotarsi di procure/poteri idonei; documentare le ragioni di eventuali rinunce per evitare oneri economici.
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