Cassazione Penale, Sentenza n. 04226/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro la conferma, in appello, della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) commesso il 12/04/2021. Il ricorso deduce due motivi principali: (1) nullità della sentenza per omesso avviso di deposito di un'attività integrativa di indagine (art. 430 c.p.p.): la difesa sostiene di non aver conosciuto l'annotazione del 31/01/2022 contenente il riconoscimento dei capi da parte della persona offesa (Fausto Reali Vannucci), documento inserito nel fascicolo il 02/02/2022, e che tale mancata conoscenza avrebbe inciso sulla scelta del rito abbreviato e sul diritto di difesa; (2) errata valutazione circa la non applicazione della continuazione (art. 81 c.p.) con altro procedimento relativo a un tentato furto del 12/04/2021, ritenendo la difesa i reati meritevoli di riconoscimento del vincolo di continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che il riconoscimento era già espressamente indicato nella sentenza di primo grado e che la documentazione era deposito disponibile per le parti (art. 131 disp. att. c.p.p.), quindi la difesa avrebbe potuto sollevare la questione in appello; inoltre ha affermato che l'art. 430 c.p.p. non impone la notifica dell'avviso di deposito dell'attività integrativa, essendo sufficiente il deposito della documentazione (richiamata giurisprudenza). Anche escludendo quel documento, la Corte ha ritenuto presenti altri autonomi e robusti elementi probatori (perquisizione con rinvenimento dei beni, etichette comuni, bolle di scarico, assenza di giustificazioni, confessione/parziale ammissione dell'imputato) idonei a sostenere la condanna; la difesa, inoltre, non ha dato la "prova di resistenza" per dimostrare la decisività dell'atto contestato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata già trattata e valutata in sede di merito con motivazione congrua, e che la cassazione non possa riesaminare fatti e valutazioni di merito. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Norma che configura il reato di ricettazione contestato al ricorrente; utilizzata come titolo di reato senza specifica interpretazione innovativa nel testo
art. 430 cod. proc. pen.
Richiamata nella doglianza difensiva come presupposto di nullità per mancata comunicazione dell'attività integrativa; la Corte osserva che la norma non richiede la notifica dell'avviso di deposito dell'attività integrativa, essendo sufficiente il deposito
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato quale motivo di ricorso per violazione di legge; la Corte lo usa per inquadrare l'eccezione sulla nullità/omesso avviso
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato quale motivo di ricorso relativo alla presunta errata applicazione dell'art. 81 c.p.; la Corte rileva la inammissibilità se si pretende un riesame di merito già operato in appello
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in assenza di richiesta orale; informativo circa la forma di svolgimento del giudizio
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione; la Corte osserva che la valutazione operata dai giudici di merito circa l'assenza del vincolo di continuazione è motivata e non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di diritto
art. 415-bis cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, temporalmente collegato alla vicenda descritta dalla difesa
art. 131 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui il fascicolo trasmesso è a disposizione delle parti con possibilità di consultazione ed estrazione di copie; motivo per cui la Corte ritiene che la difesa potesse comunque conoscere e utilizzare gli atti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di rimborso per l'inammissibilità del ricorso; applicata per comminare l'importo di euro 3.000
Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
Richiamata in relazione ai profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e alla sanzione pecuniaria accessoria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Sez. 5, n. 12165 del 05/02/2002 (Bello)
Non è richiesta la notifica alla controparte dell'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 cod. proc. pen, essendo sufficiente il deposito della relativa documentazione
Giurisprudenza citata a sostegno del principio che il deposito dell'atto integrativo è sufficiente e non è necessaria una notifica ad hoc alle parti
Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024 (Izzo)
È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in forza della cd. 'prova di resistenza'
Giurisprudenza richiamata per affermare che la difesa doveva dimostrare la rilevanza decisiva dell'atto contestato mediante la prova di resistenza, altrimenti l'eccezione è generica e inammissibile
Massime di principio
- La mera mancata notifica di un avviso di deposito di atti integrativi non comporta automaticamente nullità: il deposito nel fascicolo è spesso sufficiente; le parti devono esercitare il diritto di consultazione del fascicolo processuale (art. 131 disp. att. c.p.p.) prima di scelte processuali decisive (es. richiesta di rito abbreviato).
- Se si contesta l'utilizzabilità o la mancata conoscenza di un elemento probatorio, la difesa deve dimostrare la rilevanza decisiva dell'elemento mediante la cosiddetta "prova di resistenza"; un'eccezione generica sull'inutilizzabilità è inammissibile in Cassazione.
- Le questioni di merito (valutazione della prova, riconoscimento della continuazione tra reati) sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o per omessa, contraddittoria o manifestamente illogica motivazione; non è consentito un semplice riesame probatorio.
- Quando si opta per riti speciali (es. abbreviato) è essenziale verificare preventivamente l'interezza del fascicolo e la presenza di eventuali atti integrativi; eventuali omissioni di verifica possono rendere inammissibili i successivi rimedi per questioni emerse ma non sollevate in appello.
- La presenza di molteplici elementi di riscontro (rinvenimento durante perquisizione, corrispondenza documentale, assenza di giustificazione, eventuale ammissione/confessione) può rendere non decisivo l'annullamento di un singolo atto probatorio ai fini dell'esito del giudizio.
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