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Sentenza

Sentenza n. 289/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1060/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro (R.G. n. 7876/2024), pubblicata in data 17.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio dell'importo di euro 619,84.

Giustizia amministrativa202503406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 619,84 a titolo di compenso individuale accessorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, comprensiva del pagamento della sorte capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la sentenza fosse stata notificata tramite PEC il 24 aprile 2025 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. La ricorrente non ha chiesto l'esecuzione delle spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, rispetto alle quali il TAR ha rilevato comunque il difetto di legittimazione della parte.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali, rilevando che la sentenza civile azionata era passata in giudicato, era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. e notificata al Ministero presso il domicilio reale mediante PEC. Ha inoltre accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza, nonché l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudicato, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e senza riconoscimento di un compenso ulteriore, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti, considerato il carattere seriale dell'inottemperanza ministeriale relativa al riconoscimento di voci stipendiali al personale scolastico a tempo determinato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile utilizzata per l'ottemperanza può essere prodotta come copia attestata conforme all'originale; dopo l'abrogazione della necessità della spedizione in forma esecutiva, tale modalità è idonea a documentare il titolo giudiziale.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nel quadro della disciplina che ha eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il TAR lo ritiene applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

  • D.M. 55/2014

    È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato civile di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente alle statuizioni giudiziali.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza di un giudicato civile, è sufficiente la produzione della sentenza attestata conforme all'originale e notificata all'amministrazione soccombente; non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva dopo l'abrogazione di tale requisito.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche si applica anche al giudizio di ottemperanza e deve essere decorso prima della proposizione della domanda.
  • In presenza di un giudicato azionato, del decorso del termine dilatorio e dell'accertata inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, non spetta un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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