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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41773/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in sede di rinvio dopo annullamento dalla Corte di cassazione, ha convalidato l'arresto provvisorio ai fini estradizionali e ha confermato gli arresti domiciliari con controllo elettronico, rigettando la richiesta difensiva di applicazione di una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione). I motivi di ricorso denunciavano: (i) inosservanza della sentenza rescindente e violazione dell'art. 627 c.p.p. per mancata valutazione concreta del pericolo di fuga e non considerazione della personalità e del radicamento in Italia; (ii) carenza di motivazione ai sensi dell'art. 292, comma 2 c.p.p. sulla sussistenza del pericolo di fuga; (iii) violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. per non aver adeguatamente valutato misure alternative alla detenzione domiciliare con braccialetto elettronico; (iv) inosservanza dell'art. 275 c.p.p. per mancata graduazione della misura rispetto alle esigenze cautelari e pregiudizio alle concrete possibilità di lavorare del ricorrente. La difesa ha poi invocato motivi di salute e il forte radicamento in Italia (cittadinanza, residenza, attività professionale).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la questione centrale fosse la valutazione concreta del pericolo di fuga, correttamente compiuta dalla Corte d'appello che ha motivato sulla base di elementi fattuali non contestati: la violazione da parte del ricorrente di un provvedimento peruviano (non rientro in Perù dopo autorizzazione a recarsi in Argentina nel 2023) e la successiva latitanza protrattasi per un anno e mezzo fino all'arresto provvisorio in Italia. La Corte ha inoltre escluso che le ragioni inerenti alla richiesta di protezione per motivi di sicurezza personale siano valutabili in questa sede cautelare, trattandosi di profilo attinente alla procedura di estradizione. È stata confermata la compatibilità delle condizioni di salute con il regime degli arresti domiciliari sulla base di perizia. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 716 cod. proc. pen.

    Indicata come disposizione che impone la valutazione del pericolo di fuga quale presupposto per misure cautelari correlate all'estradizione; nella pratica viene richiamata per giustificare l'adozione di misure cautelari quando sussiste il rischio di allontanamento.

  • art. 714, comma 2 cod. proc. pen.

    Richiama l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni sul giudizio cautelare (artt. 274 e 275) anche ai soggetti richiesti in estradizione; implica che il giudice valuti concretamente le esigenze cautelari e le misure alternative.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali e sulla loro idoneità rispetto alle esigenze cautelari; interpretata nel senso che il giudice deve considerare la specifica idoneità di ciascuna misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce la graduazione delle misure cautelari e la necessità di tararle sulla natura e sul grado delle esigenze cautelari; è invocata per richiedere misure meno afflittive compatibili con la finalità di impedire la fuga.

  • art. 292, comma 2 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione della corte territoriale fosse congrua in relazione agli elementi di fatto (mancato rientro e latitanza).

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'adeguamento del giudice del rinvio alla sentenza rescindente; il ricorrente invocava la sua violazione, ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio in quanto la valutazione di merito è risultata coerente e motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari nei confronti di soggetti richiesti in estradizione il giudice deve valutare il pericolo di fuga in concreto, considerando tutte le circostanze di fatto e la personalità dell'estradando; però fatti concreti di elusione (mancato rientro dopo autorizzazione, latitanza protratta) pesano fortemente a sfavore della concessione di misure meno afflittive.
  • Le ragioni connesse alla sicurezza personale o al timore di persecuzioni nel paese richiedente attengono alla sede dell'estradizione e non sostituiscono, di per sé, la prova che esoneri dall'accertamento del pericolo di fuga nel procedimento cautelare.
  • La compatibilità delle condizioni di salute con una misura meno gravosa va valutata tramite perizia tecnica: l'assenza di controindicazioni sanitarie riduce la possibilità di ottenere modifiche per motivi di salute, se permangono concreti indizi di rischio di fuga.
  • Le impugnazioni in Cassazione che si limitano a censure generiche o a rilievi già valutati senza apportare nuovi e specifici elementi probatori sono ad alto rischio di inammissibilità; è necessario allegare fatti nuovi e specifici per contestare la motivazione di merito.
  • Se vi sono elementi probatori di radicamento (residenza stabile, lavoro, famiglia) questi devono essere documentati in modo concreto e contestualizzati rispetto a eventi che dimostrino volontà di permanenza; in assenza di tale prova, il comportamento passato che indica elusione delle autorità prevale nella valutazione del rischio.

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