Cassazione Penale, Sentenza n. 27085/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari, contestando: (1) la mancanza di gravita' indiziaria sia in relazione al delitto di riciclaggio - poiche' la correlazione tra le movimentazioni del conto e l'attività della ricorrente non sarebbe stata effettivamente dimostrata e il conto sarebbe stato gestito materialmente da altro soggetto (Scalzo) - sia rispetto al delitto associativo, dedotto sulla base di un unico episodio; (2) l'assenza dei presupposti delle esigenze cautelari e, in particolare, la non attualità delle stesse e la precarietà della motivazione che le avrebbe fondate; (3) l'irragionevolezza e la non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, senza aver valutato misure non custodiali idonee dato lo stato di incensuratezza e il ruolo marginale a lei attribuito.
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione si è ritenuto che: (i) sussista gravita' indiziaria per il reato di riciclaggio, poiché alla ricorrente viene contestato il prestarsi ad essere intestataria fittizia di conto e di una ditta, con ripetuti e ingenti versamenti e la richiesta di un corrispettivo che denota consapevolezza della natura illecita; il dolo eventuale nel riciclaggio è ritenuto adeguato al caso; (ii) la partecipazione, anche se non qualificata, all'associazione è desumibile dalla ripetizione dei fatti di riciclaggio, dalla strumentalità di tali condotte rispetto agli scopi del sodalizio e da ulteriori elementi (es. veste di falso erede e procura speciale) che dimostrano conoscenza del meccanismo illecito; (iii) le esigenze cautelari erano attuali e giustificate dalla natura continuativa dell'associazione, dal breve tempo di esecuzione della misura e dal concreto pericolo di riattivazione dei rapporti criminosi; (iv) misure meno afflittive sarebbero insufficienti a impedire la libertà di movimento e i contatti che agevolerebbero l'attività del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma riferita al criterio della gravita' indiziaria: il giudice ha ritenuto che l'assunzione della titolarità del conto e della ditta, unita a versamenti ripetuti e alla richiesta di un corrispettivo, costituiscano indizi gravi e rilevanti per il delitto di riciclaggio, anche in presenza di dolo eventuale.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha valutato attuali le esigenze cautelari alla luce della natura continuativa del reato associativo, del rischio di riattivazione dei contatti criminosi e del breve periodo trascorso dall'esecuzione della misura.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sull'adeguatezza della misura: il giudice ha ritenuto gli arresti domiciliari proporzionati e necessari, giudicando inidonee misure non custodiali a impedire la libertà di movimento e la possibile ripresa dei contatti con i sodali.
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Richiamate in relazione al rito e alla modalità di trattazione scritta del ricorso (contraddittorio scritto), attestate le formalità procedurali seguite.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per il ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa per le ammende (Euro 3.000).
Massime di principio
- La titolarità formale di un conto o di una impresa, se utilizzata per il transito ripetuto e ingente di somme e accompagnata da richieste di corrispettivo, può costituire gravita' indiziaria di riciclaggio anche se l'operatività materiale è svolta da altro soggetto.
- La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere desunta da comportamenti ripetuti e strumentali agli scopi del sodalizio, senza necessita' di una manifestazione esplicita di volontà associativa.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede considerare la natura continuativa del reato e il rischio concreto di riattivazione dei contatti criminosi; il mero decorso di breve tempo dall'esecuzione della misura non è di per sé idoneo ad escludere l'attualità del pericolo cautelare.
- Le misure non custodiali devono essere concretamente idonee a impedire la libertà di movimento e i contatti che faciliterebbero l'attività illecita; se non lo sono, la limitazione della libertà (arresti domiciliari) può risultare giustificata.
- In sede di impugnazione avanti al giudice della libertà, i vizi formali o generici nella allegazione dell'attenuazione dei presupposti cautelari possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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