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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27085/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari, contestando: (1) la mancanza di gravita' indiziaria sia in relazione al delitto di riciclaggio - poiche' la correlazione tra le movimentazioni del conto e l'attività della ricorrente non sarebbe stata effettivamente dimostrata e il conto sarebbe stato gestito materialmente da altro soggetto (Scalzo) - sia rispetto al delitto associativo, dedotto sulla base di un unico episodio; (2) l'assenza dei presupposti delle esigenze cautelari e, in particolare, la non attualità delle stesse e la precarietà della motivazione che le avrebbe fondate; (3) l'irragionevolezza e la non adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, senza aver valutato misure non custodiali idonee dato lo stato di incensuratezza e il ruolo marginale a lei attribuito.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. In motivazione si è ritenuto che: (i) sussista gravita' indiziaria per il reato di riciclaggio, poiché alla ricorrente viene contestato il prestarsi ad essere intestataria fittizia di conto e di una ditta, con ripetuti e ingenti versamenti e la richiesta di un corrispettivo che denota consapevolezza della natura illecita; il dolo eventuale nel riciclaggio è ritenuto adeguato al caso; (ii) la partecipazione, anche se non qualificata, all'associazione è desumibile dalla ripetizione dei fatti di riciclaggio, dalla strumentalità di tali condotte rispetto agli scopi del sodalizio e da ulteriori elementi (es. veste di falso erede e procura speciale) che dimostrano conoscenza del meccanismo illecito; (iii) le esigenze cautelari erano attuali e giustificate dalla natura continuativa dell'associazione, dal breve tempo di esecuzione della misura e dal concreto pericolo di riattivazione dei rapporti criminosi; (iv) misure meno afflittive sarebbero insufficienti a impedire la libertà di movimento e i contatti che agevolerebbero l'attività del sodalizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma riferita al criterio della gravita' indiziaria: il giudice ha ritenuto che l'assunzione della titolarità del conto e della ditta, unita a versamenti ripetuti e alla richiesta di un corrispettivo, costituiscano indizi gravi e rilevanti per il delitto di riciclaggio, anche in presenza di dolo eventuale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: il Tribunale ha valutato attuali le esigenze cautelari alla luce della natura continuativa del reato associativo, del rischio di riattivazione dei contatti criminosi e del breve periodo trascorso dall'esecuzione della misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma sull'adeguatezza della misura: il giudice ha ritenuto gli arresti domiciliari proporzionati e necessari, giudicando inidonee misure non custodiali a impedire la libertà di movimento e la possibile ripresa dei contatti con i sodali.

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Richiamate in relazione al rito e alla modalità di trattazione scritta del ricorso (contraddittorio scritto), attestate le formalità procedurali seguite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna per il ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa per le ammende (Euro 3.000).

Massime di principio

  • La titolarità formale di un conto o di una impresa, se utilizzata per il transito ripetuto e ingente di somme e accompagnata da richieste di corrispettivo, può costituire gravita' indiziaria di riciclaggio anche se l'operatività materiale è svolta da altro soggetto.
  • La partecipazione a un'associazione per delinquere può essere desunta da comportamenti ripetuti e strumentali agli scopi del sodalizio, senza necessita' di una manifestazione esplicita di volontà associativa.
  • La valutazione delle esigenze cautelari richiede considerare la natura continuativa del reato e il rischio concreto di riattivazione dei contatti criminosi; il mero decorso di breve tempo dall'esecuzione della misura non è di per sé idoneo ad escludere l'attualità del pericolo cautelare.
  • Le misure non custodiali devono essere concretamente idonee a impedire la libertà di movimento e i contatti che faciliterebbero l'attività illecita; se non lo sono, la limitazione della libertà (arresti domiciliari) può risultare giustificata.
  • In sede di impugnazione avanti al giudice della libertà, i vizi formali o generici nella allegazione dell'attenuazione dei presupposti cautelari possono determinare l'inammissibilità del ricorso e l'applicazione di sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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