Cassazione Penale, Sentenza n. 8608/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale che ha prorogato la sottoposizione al regime detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) illegittima detenzione per presunta violazione dei termini massimi di custodia cautelare e mancata applicazione degli aumenti di pena connessi ad aggravanti (art. 629 comma 2 e art. 416-bis), con conseguente assenza dei presupposti per il 41-bis; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (art. 111 Cost.) perché il Tribunale avrebbe fatto riferimento a informative e relazioni (DIA, DDA, Comando Generale) senza che tali atti fossero depositati e dunque senza consentire l'effettivo esame da parte della difesa; 3) carenza e apparente genericità della motivazione del provvedimento impugnato, con uso di formule stereotipate e riferimento a fatti non attuali o non pertinenti alla responsabilità personale del ricorrente (es. presunta posizione di vertice nel clan, operatività del sodalizio, episodi anteriori al biennio ritenuto rilevante).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo lo ha dichiarato inammissibile per genericità e non autosufficienza, osservando che le questioni sulla legittimità del titolo cautelare devono essere proposte nelle sedi proprie e che il Tribunale di sorveglianza ha già valutato la questione. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'omesso deposito delle informative richiamate dal decreto ministeriale non ne determina l'illegittimità: il contenuto è sufficientemente riportato nel decreto per consentire la difesa e il deposito formale non è imposto dalle norme, con specifico riferimento alla necessità di riservatezza delle fonti. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale potesse legittimamente valutare anche fatti non recentissimi se messi in relazione con elementi più recenti e che la motivazione dell'ordinanza fosse effettiva e adeguata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, Ordinamento penitenziario)
comma 2 e comma 2-quinquies citati nel provvedimento
Il regime detentivo differenziato può essere prorogato quando sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica e pericolosità sociale; il Tribunale di sorveglianza può fondare la sua decisione anche su elementi riportati nel decreto ministeriale e su informative non depositate, purché il decreto renda conoscibile il contenuto essenziale degli elementi.
art. 4-bis Ord. pen.
Richiamato nella contestazione relativa all'applicabilità di misure speciali per reati aggravati; non ha portato a una diversa valutazione dalla Corte sulla legittimità del provvedimento 41-bis.
art. 303 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilità di richiedere il deposito o l'esame di atti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di deposito delle informative non invalida il decreto ministeriale né l'ordinanza che lo conferma.
art. 111 Cost.
Il diritto al giusto processo e al contraddittorio non è automaticamente violato dal mancato deposito di atti coperti da esigenze di riservatezza; la Corte ha ritenuto compatibile la tutela della riservatezza con l'indicazione, nel decreto, dei contenuti essenziali.
art. 629 cod. pen. e art. 416-bis cod. pen.
art. 629 comma 2 e art. 416-bis comma 1 richiamati nel ricorso
Richieste dal ricorrente per sostenere l'erronea imputazione degli aumenti di pena; la Corte ha ritenuto che tali doglianze siano da trattare nelle sedi di merito/cautelari e non autosufficienti in cassazione per la censura proposta.
art. 81 cod. pen.
Riferito alla continuazione e al calcolo delle pene; contestazione collegata alla presunta errata determinazione del titolo cautelare, non ritenuta valutabile nella presente sede per difetto di allegazione documentale idonea.
art. 611 cod. proc. pen.
citato nella motivazione sulla trattazione in camera di consiglio
Stabilisce i casi in cui il ricorso è trattato in camera di consiglio non partecipata; per tali ricorsi non è prevista la discussione orale, perciò la richiesta di trattazione orale è stata rigettata.
Massime di principio
- Le proroghe del regime 41-bis possono essere fondate su decreti ministeriali che sintetizzano il contenuto di informative riservate: l'omesso deposito delle informative non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento quando il decreto riporta gli elementi essenziali.
- Contestazioni generiche e non autosufficienti in cassazione (specialmente sul piano probatorio o documentale) sono spesso dichiarate inammissibili: chi impugna deve indicare e allegare gli atti essenziali o proporre i rimedi nelle sedi corrette (es. procedimento cautelare o di merito).
- Il Tribunale di sorveglianza può valutare anche fatti non recentissimi se messi in relazione con elementi più recenti e se utili a motivare la sussistenza delle esigenze di sicurezza e prevenzione richieste per il 41-bis.
- Per essere efficaci, i motivi che impugnano la sussistenza delle esigenze di sicurezza devono essere specifici e provare l'irrelevanza o l'inesistenza degli elementi posti a fondamento della proroga; non è sufficiente la mera affermazione di stereotipia o genericità della motivazione.
- Questioni relative al calcolo dei termini di custodia cautelare o all'applicazione di aumenti di pena per aggravanti vanno specificamente dedotte e documentate nelle sedi competenti: la Cassazione tende a non sostituirsi alla valutazione di merito priva di adeguata allegazione.
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