Sentenza n. 2528/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione III, n. -OMISSIS-, resa inter partes, concernente l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva accertato il diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al resistente (ex militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio di primo grado riguardava il diritto di ex militari dell'Arma dei Carabinieri, collocati in quiescenza a domanda, ai benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali. Il TAR Veneto aveva accolto il ricorso. L'INPS ha appellato la sentenza con un unico motivo, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973. Secondo l'INPS, il termine quinquennale decorreva dalla cessazione dal servizio, avvenuta per l'appellato il 31 dicembre 2017, sicché il primo atto interruttivo, intervenuto il 5 giugno 2023, sarebbe stato tardivo. L'INPS ha inoltre sostenuto che la sentenza di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato le proprie difese e ha chiesto, in via eventuale, la rimessione della questione all'Adunanza plenaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, poiché il giudice di primo grado aveva esaminato le questioni sollevate, compresa quella prescrizionale, richiamando precedenti pertinenti. Nel merito, ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita previsto dall'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio. Tale soluzione è collegata anche alla natura interruttiva del riconoscimento del debito derivante dal pagamento rateale. Poiché il TFS era stato liquidato il 15 gennaio 2020 e la pretesa era stata avanzata entro il quinquennio, la prescrizione non era maturata. Il Collegio ha escluso la sussistenza di una questione interpretativa nuova o controversa da rimettere all'Adunanza plenaria. Le spese del grado sono state compensate per l'assoluta peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, conv. in l. n. 472/1987
Prevede l'attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.)
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472
Mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusa l'Arma dei Carabinieri.
art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto all'indennità di buonuscita decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.
art. 2935 c.c.
Il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso esaminato, la pretesa alla riliquidazione del TFS poteva essere esercitata dal provvedimento di liquidazione.
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di buonuscita disciplinato dall'art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973, il termine decorre dall'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio.
- Il pagamento rateale dell'indennità di buonuscita può assumere valore di riconoscimento del debito, con effetti interruttivi della prescrizione.
- Per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini dell'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS.
- Non sussiste una questione da rimettere all'Adunanza plenaria quando l'interpretazione della decorrenza della prescrizione risulta già consolidata nella giurisprudenza del Consiglio di Stato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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