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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46502/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione tra più condanne per bancarotta fraudolenta (per le società "Lavori Stradali", "Globaltrack" e "L.S. Strade") e una condanna per associazione mafiosa. In precedenza era già stata riconosciuta la continuazione tra la bancarotta "Lavori Stradali" e il reato associativo e tra "Globaltrack" e "Lavori Stradali". Il giudice dell'esecuzione tuttavia negò la continuazione tra "Lavori Stradali" e "L.S. Strade" ritenendo che le due vicende, pur simili nella struttura societaria e nell'area di operatività, fossero determinate da contesti e spinte diverse: la prima riconducibile all'interesse del sodalizio mafioso, la seconda posta in essere dopo l'allontanamento dall'organizzazione e motivata da interessi individuali/familiari. Il ricorso in Cassazione censurava la valutazione, sostenendo che si sarebbe dovuto privilegiare la connessione orizzontale tra le bancarotte per analogia di gestione, compagine e territorio, invece del rapporto con il reato associativo.

La decisione

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui la continuazione richiede un "disegno criminoso" unitario e antecedente agli eventi; le differenze di contesto, di impulso e di periodo temporale tra le vicende escludono l'esistenza di tale unità progettuale. La corte ha altresì osservato che l'uso del rapporto con l'associazione mafiosa è stato funzionale a contestualizzare i singoli reati e non necessariamente a creare una "continuazione verticale" automatica. È stata richiamata la diversa aggravazione prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 per la prima bancarotta, circostanza assente nella seconda. Ricorso rigettato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Principio secondo cui la continuazione richiede che i reati siano sorretti dalla medesima ideazione criminosa unitariamente concepita in origine; il giudice valuta se esisteva un disegno criminoso antecedente all'esecuzione dei reati

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione all'istanza di riconoscimento della continuazione presentata all'esecuzione; il ricorrente aveva proposto la valutazione della continuazione in sede esecutiva

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Previsione di aggravante per reati commessi per agevolare un'associazione di tipo mafioso; la presenza di tale aggravante nella prima bancarotta è stata utilizzata dal giudice per distinguere il contesto criminoso delle due vicende

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imputazione delle spese processuali: la cassazione ha disposto la condanna del ricorrente alle spese

Massime di principio

  • La continuazione tra reati richiede la sussistenza di un "disegno criminoso" unitario e antecedente: non basta l'omogeneità della tipologia di reato, della struttura societaria o del territorio
  • Somiglianze formali tra imprese (stesso settore, medesima compagine, struttura simile) non sono di per sé prova di un progetto criminoso unitario
  • La valutazione della continuazione è prospettica e fattuale: il giudice deve accertare il contesto, il tempo e le spinte che hanno determinato le singole condotte per verificare l'esistenza di un intento originario unitario
  • Il rapporto tra reati e associazione mafiosa può servire a contestualizzare il movente e il progetto criminoso, ma non impone automaticamente il riconoscimento della continuazione tra reati commessi in momenti o contesti diversi
  • L'onere di provare la preesistenza del disegno criminoso unitario grava su chi invoca la continuazione; elementi aggravanti collegati all'associazione mafiosa (es. art. 7 L. n. 203/1991) aiutano a qualificare il contesto ma non sostituiscono la prova del progetto unitario
  • La giurisprudenza ammette che la continuazione possa essere riconosciuta sia in relazione a un collegamento orizzontale tra reati-fine sia in relazione a una continuità verticale con reati-istitutivi (associazione), ma la scelta interpretativa dipende dall'analisi delle concrete circostanze fattuali

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