Cassazione Penale, Sentenza n. 6341/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva dichiarato "non doversi procedere" per difetto di querela. Il ricorso contestava due presunte lacune nella querela del 05/02/2020: (1) la mancata precisazione dei poteri rappresentativi dei due firmatari della società querelante; (2) la mancanza dell'autentica di firma del difensore di fiducia delegato al deposito della querela. In sostanza il Procuratore sosteneva che tali vizi non incidessero sulla validità della querela e chiedeva la riforma della decisione.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui la querela era priva della sottoscrizione autenticata prevista dall'art. 337 c.p.p., e ha richiamato consolidata giurisprudenza che impone l'autentica della sottoscrizione anche se la querela è trasmessa da incaricato o per posta. Sul primo profilo (poteri rappresentativi) la Corte ha riconosciuto che i firmatari risultavano avere i poteri per agire e che il legale rappresentante di una società di capitali, in mancanza di divieto statutario, può sporgere querela senza mandato speciale; tuttavia tale accoglimento non ha inciso sull'esito complessivo. Conseguentemente è stato confermato che non si può procedere per difetto di querela. Inoltre la Corte ha disposto che la Procura, in quanto parte pubblica, è esentata dalla condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 337, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la querela deve recare la sottoscrizione autenticata; la mancanza di tale autentica rende la querela invalida ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata quale indicazione delle persone abilitate ad autenticare la sottoscrizione; l'autentica può essere effettuata da soggetti elencati in questa disposizione.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma procedurale relativa alla richiesta di trattazione orale; la Corte ha preso atto della richiesta di trattazione orale avanzata dalle parti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
La Corte ha rispettato i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso stabiliti da questa norma nel formulare la propria motivazione.
artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen.
Art. 646 indicato come capo di imputazione (appropriazione indebita) e art. 61 n. 11 come riferimento alle circostanze rilevanti; servono a definire l'oggetto dell'azione penale originaria contestata.
Massime di principio
- La querela deve riportare la sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 337 c.p.p.; l'assenza di autentica può determinare l'invalidità della querela e impedire il prosieguo dell'azione penale.
- Il legale rappresentante di una società di capitali è, in mancanza di specifico divieto statutario o assembleare, legittimato a sporgere querela senza bisogno di un mandato speciale; l'assenza di una precisazione formale dei poteri non invalida automaticamente la querela.
- Se in sede di impugnazione emergono più profili, anche se uno viene ritenuto favorevole al ricorrente, un profilo contrario (ad es. mancanza di autentica) può essere decisivo e determinare il rigetto del ricorso.
- La giurisprudenza ammette che l'autentica della firma possa essere resa dalle persone indicate nelle disposizioni attuative; occorre dunque verificare sempre la corretta forma della querela quando essenziale per la validità dell'atto.
- La Procura, in qualità di parte pubblica, è in genere esonerata dalla condanna alle spese processuali: in casi analoghi non è automaticamente soggetta al pagamento delle spese se soccombente.
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