Regolamento (UE) 2021/2260
Regolamento (UE) 2021/2260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2015/848 sostituendone gli allegati A e B, così da allineare gli elenchi delle procedure di insolvenza e degli amministratori/professionisti dell’insolvenza alle modifiche notificate da vari Stati membri. L’operazione ha natura essenzialmente tecnica ma è rilevante perché incide sull’ambito oggettivo di applicazione del regime europeo di insolvenza. Il testo non introduce nuove regole sostanziali, ma prende atto delle evoluzioni delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza e ristrutturazione. Sono espressamente richiamate le posizioni particolari di Irlanda e Danimarca ai sensi dei relativi protocolli.
Modifica degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 per aggiornare l’elenco delle procedure di insolvenza e degli amministratori/professionisti dell’insolvenza notificati dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri cui si applica il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza, con esclusione di Irlanda e Danimarca, che non partecipano all’adozione del presente regolamento e non ne sono vincolate né soggette all’applicazione. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento degli allegati A e B del regolamento base, ossia l’elenco delle procedure di insolvenza nazionali e quello degli amministratori delle procedure di insolvenza nazionali ai fini del regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera.
Regolamento (UE) 2021/2260: sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848
Il regolamento ha finalità essenzialmente aggiornatoria: adegua il regolamento (UE) 2015/848 alle nuove notifiche degli Stati membri in materia di procedure di insolvenza e di amministratori delle procedure di insolvenza. Il contesto è quello della disciplina europea dell’insolvenza transfrontaliera, per la quale gli allegati A e B hanno funzione decisiva nell’individuare quali procedure e quali professionisti rientrano nel perimetro del regolamento.
Contesto e ratio dell’intervento
I considerando spiegano che diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione modifiche recenti delle rispettive normative interne sull’insolvenza. I Paesi Bassi hanno introdotto un nuovo regime preventivo dell’insolvenza e nuove tipologie di amministratori; successivamente Italia, Lituania, Cipro e Polonia hanno notificato nuove procedure o figure professionali; poi sono seguite ulteriori notifiche di Germania, Ungheria e Austria. Tali aggiornamenti sono ritenuti conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2015/848 e rendono necessario sostituire gli allegati elencativi.
Ambito soggettivo e territoriale
Il regolamento si applica agli Stati membri cui si applica il regolamento (UE) 2015/848, con le note esclusioni di Irlanda e Danimarca. L’Irlanda, in base al protocollo n. 21, non partecipa all’adozione e non è vincolata né soggetta all’applicazione del regolamento; la Danimarca, in base al protocollo n. 22, si trova in analoga posizione di non partecipazione.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 prevede la sostituzione degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento modificativo. Non viene dunque alterata la struttura generale del regolamento base, ma viene aggiornato il catalogo delle procedure e dei soggetti rilevanti ai fini del riconoscimento e del coordinamento europeo delle insolvenze.
Allegato A: procedure di insolvenza riconosciute
L’allegato A elenca, per ciascuno Stato membro, le procedure di insolvenza rilevanti ai sensi dell’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848. Per l’Italia, l’elenco comprende:
- Fallimento [fino al 15 maggio 2022]
- Liquidazione giudiziale [a partire dal 16 maggio 2022]
- Concordato preventivo
- Liquidazione coatta amministrativa
- Amministrazione straordinaria
- Accordi di ristrutturazione
- Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano) [fino al 15 maggio 2022]
- Liquidazione dei beni [a partire dal 15 maggio 2022]
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore [a partire dal 16 maggio 2022]
- Concordato minore [a partire dal 16 maggio 2022]
- Liquidazione controllata del sovraindebitato [a partire dal 16 maggio 2022]
L’effetto pratico, per gli operatori, è che solo le procedure inserite nell’allegato A possono essere trattate come "procedure di insolvenza" rilevanti ai fini del regolamento europeo.
Allegato B: amministratori delle procedure di insolvenza
L’allegato B elenca le figure professionali o gli organi che, nei rispettivi ordinamenti nazionali, assumono il ruolo di amministratori delle procedure di insolvenza ai sensi dell’articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2015/848. Per l’Italia risultano indicati, tra gli altri:
- Curatore
- Commissario giudiziale
- Commissario straordinario
- Commissario liquidatore
- Liquidatore giudiziale
- Professionista nominato dal Tribunale
- Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore [fino al 15 maggio 2022]
- Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento [a partire dal 16 maggio 2022]
- Liquidatore
Per i professionisti, l’inclusione nell’allegato B è essenziale perché determina il riconoscimento, nel sistema europeo, della figura legittimata a svolgere le funzioni previste dal regolamento in materia di gestione della procedura, rappresentanza e coordinamento.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua efficacia generale: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Impatto operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto perché aggiorna il perimetro delle procedure italiane e delle figure professionali che possono interagire con il regolamento (UE) 2015/848 nei casi di insolvenza con profili transfrontalieri. In particolare, il riferimento alla riforma italiana dell’insolvenza e del sovraindebitamento e alle relative date di applicazione è decisivo per individuare la procedura corretta e il professionista competente nei rapporti con altri Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati A e B del regolamento (UE) 2015/848 con il testo riportato nell’allegato del regolamento modificativo. Ciò comporta l’inclusione/aggiornamento delle procedure di insolvenza nazionali e delle figure di amministratori delle procedure di insolvenza riconosciute ai fini del regolamento europeo.
Motivazione dell’intervento normativo
I considerando spiegano che gli Stati membri hanno notificato alla Commissione nuove procedure e nuove figure professionali in materia di insolvenza: Paesi Bassi (ottobre 2020), Italia, Lituania, Cipro e Polonia (dicembre 2020), poi Germania, Ungheria e Austria. L’Italia ha inoltre chiarito la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni e modificato una precedente notifica. Poiché tali nuove tipologie sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2015/848, gli allegati devono essere aggiornati.
Esclusioni territoriali: Irlanda e Danimarca
Ai sensi del protocollo n. 21, l’Irlanda non partecipa all’adozione del regolamento, non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione. Ai sensi del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all’adozione del regolamento, non è da esso vincolata né soggetta alla sua applicazione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Contenuto degli allegati sostituiti
L’allegato riporta, per ciascuno Stato membro interessato, l’elenco delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2015/848 (allegato A) e l’elenco degli amministratori delle procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, punto 5), del medesimo regolamento (allegato B). Per l’Italia sono espressamente indicati, tra gli altri, il passaggio da "Fallimento" a "Liquidazione giudiziale" a partire dal 16 maggio 2022 e l’inserimento di nuove procedure e figure professionali connessi alla riforma dell’insolvenza e del sovraindebitamento.
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