Sentenza del 29/11/2019 n. 31333 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto 33.030 euro per imposte di registro e di bollo relative alla donazione di quote della società Immobiliare S.r.l. B.L., zia di B.S., sosteneva che il trasferimento dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni a favore dei discendenti. In Cassazione sono stati dedotti, tra gli altri, vizi di motivazione, omessa pronuncia sull'inammissibilità dell'appello dell'Agenzia e violazione della normativa sull'esenzione, sostenendo che il termine "discendenti" dovesse comprendere anche i parenti in linea collaterale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la motivazione della Commissione Tributaria Regionale, implicitamente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello e corretta l'interpretazione restrittiva della norma. Il termine "discendenti" indica esclusivamente i parenti in linea retta, come figli, nipoti e ulteriori discendenti, e non comprende i parenti in linea collaterale, come zii, nipoti in senso collaterale, fratelli o cugini. Pertanto, la donazione dalla zia al nipote non beneficiava dell'esenzione e gli avvisi di liquidazione erano legittimi. Le spese del giudizio sono state compensate per la particolarità e novità della questione. I ricorrenti devono inoltre versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 346/1990, art. 3, comma 4-ter (Testo unico successioni e donazioni)
I trasferimenti effettuati, anche tramite patti di famiglia, a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, non sono soggetti all'imposta.
L'esenzione riguarda i trasferimenti a favore dei discendenti in linea retta e del coniuge. Non si estende ai parenti in linea collaterale, anche se legati al disponente da uno stipite comune.
Codice civile, artt. 74 e 75
Sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
La distinzione tra linea retta e linea collaterale conferma che il termine "discendenti", usato senza ulteriori specificazioni, indica il rapporto diretto di ascendenza e discendenza e non ogni rapporto di parentela.
Legge n. 296/2006, art. 1, comma 78
Ha introdotto l'agevolazione fiscale per favorire il passaggio generazionale di aziende e partecipazioni societarie, prevedendola originariamente a favore dei soli discendenti.
Legge n. 244/2007, art. 1, comma 31
Ha aggiunto il coniuge tra i beneficiari dell'esenzione, senza includere i parenti in linea collaterale. Tale scelta legislativa conferma l'esclusione di questi ultimi.
Codice civile, art. 2359, comma 1, n. 1
Per le partecipazioni societarie, l'esenzione opera, nei casi previsti dalla norma, limitatamente alle partecipazioni mediante le quali viene acquisito o integrato il controllo della società.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso per Cassazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali, in quanto derogano al principio generale di tassazione e di concorso alle spese pubbliche, sono normalmente soggette a interpretazione restrittiva: non possono essere estese a soggetti o situazioni non chiaramente compresi nel testo normativo.
- Quando una norma agevolativa indica i "discendenti" senza ulteriori precisazioni, l'espressione va generalmente intesa nel senso tecnico di parenti in linea retta, come figli, nipoti e ulteriori discendenti, non come sinonimo di parenti o familiari in senso ampio.
- I parenti in linea collaterale, quali fratelli, sorelle, zii, nipoti in senso collaterale e cugini, non possono beneficiare automaticamente dell'esenzione prevista per i discendenti, salvo un'espressa previsione legislativa.
- Per applicare l'esenzione ai trasferimenti di quote societarie non è sufficiente il rapporto familiare: devono essere rispettate anche le condizioni relative all'acquisizione o integrazione del controllo e alla sua conservazione per almeno cinque anni, oltre alla dichiarazione prevista dalla legge.
- Il fatto che una norma persegua una finalità ampia, come facilitare il passaggio generazionale delle imprese, non consente al giudice di ampliare il campo soggettivo dell'agevolazione oltre il significato letterale e tecnico dei termini utilizzati.
- Un'eccezione processuale può risultare implicitamente respinta quando il giudice esamina e decide nel merito la questione incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione, anche senza una risposta espressa e separata.
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