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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08499/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 4 luglio 2025. La Corte di cassazione rileva però che l'impugnazione è stata depositata il 31 luglio 2025, quindi oltre il termine di quindici giorni decorrente dall'ultima notifica del 10 luglio 2025, con conseguente tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, rilevando che era stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando la regola per cui all'inammissibilità consegue tale condanna e la giurisprudenza costituzionale che ne ammette l'applicazione quando non siano escludibili profili di colpa.

Norme richiamate

  • art. 585 c.p.p.

    comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)

    stabilisce il termine per proporre il ricorso, che nel caso concreto è stato calcolato in quindici giorni dall'ultima notifica; il ricorso è risultato depositato oltre tale termine.

  • art. 591 c.p.p.

    consente di dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta tardivamente.

  • art. 610 c.p.p.

    è richiamato quale base per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., che consente la definizione de plano dell'inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    è richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando non possano escludersi profili di colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, anche quando l'errore consista nel superamento del termine decorrente dall'ultima notifica del provvedimento impugnato.
  • La tardività dell'impugnazione integra una causa autonoma di inammissibilità rilevabile de plano ai sensi della disciplina processuale richiamata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità consegue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che sia esclusa ogni colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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