Cassazione Penale, Sentenza n. 15686/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione proposta dal difensore dell'imputato con i seguenti profili: (1) nullità per presunta illegittima correzione dell'errore materiale operata in sede di appello e nullità della sentenza di primo grado per difformità tra dispositivo e motivazione; (2) carenza di motivazione e violazione della regola dell'affermazione della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, errata applicazione dei criteri dell'art. 192 c.p.p. e uso improprio di sospetti/presunzioni; (3) carenza di motivazione e manifesta contraddittorietà circa l'elemento psicologico del reato (dolo) contestato; (4) carenza di motivazione e contraddittorietà circa la determinazione dei danni risarcibili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la correzione dell'errore materiale operata dal Tribunale d'appello (si era indicato erroneamente due volte Poma Vincenzo), non sussistendo i presupposti per l'annullamento della sentenza di primo grado. Sul merito delle doglianze di fatto la Corte ha ritenuto che non emergano illogicità manifeste tali da giustificare intervento in sede di legittimità: la valutazione probatoria dei giudici di merito, con doppia conforme, ha ricondotto il pascolo al gregge gestito dal ricorrente sulla base delle dichiarazioni delle persone offese e degli accertamenti sui danni; l'elemento psicologico (dolo eventuale) è stato correttamente ritenuto configurabile nel gestore dell'ovile per l'abbandono/supervisione degli animali; la quantificazione dei danni è ancorata a circostanze di fatto e priva di illogicità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ordinato il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge).
Norme richiamate
art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
Norma richiamata come base formale per la sintesi dei motivi di ricorso; non è oggetto di specifica interpretazione, viene usata per inquadrare i motivi esposti in cassazione.
art. 130 comma primo cod.proc.pen.
Consente al giudice dell'impugnazione di procedere alla correzione di errori materiali nella sentenza impugnata: la Corte ha ritenuto corretta la correzione operata dal Tribunale d'appello.
art. 606 cod.proc.pen. (lett. c) e lett. e))
Individua i motivi di ricorso per cassazione (nullità e carenza di motivazione/violazione di legge); la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
art. 604 cod.proc.pen.
Dispositivo sull'annullamento della sentenza di primo grado: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che limita l'annullamento da parte del giudice d'appello alle ipotesi tassative previste dall'art. 604, escludendo l'annullamento per semplici divergenze dipendenti da errore materiale.
art. 192 cod.proc.pen.
Criteri di valutazione delle prove e della loro logica: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i criteri logici e probatori, senza illogicità manifesta che giustifichi la cassazione.
art. 636 comma terzo cod.pen.
Norma sostanziale sul delitto di pascolo abusivo: la Corte osserva che il reato può consumarsi anche per abbandono/non custodia degli animali e che il dolo eventuale è idoneo a configurare l'elemento soggettivo in capo al gestore dell'ovile.
art. 616 cod.proc.pen.
Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la sanzione in euro 3.000,00.
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nella sentenza di primo grado può essere legittimamente operata dal giudice dell'impugnazione quando l'errore è obiettivamente riconoscibile dal contrasto tra dispositivo e motivazione.
- In Cassazione non è consentito riesaminare il fatto o rivalutare in concreto le prove: l'intervento è ammesso solo per vizi di diritto o per illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
- La divergenza tra dispositivo e motivazione non comporta automaticamente l'annullamento della sentenza di primo grado; il giudice d'appello deve valutare i motivi di impugnazione nel rispetto dei limiti di devoluzione.
- Il delitto di pascolo abusivo può essere configurato anche per abbandono o mancanza di custodia degli animali; il dolo eventuale è sufficiente se il gestore aveva consapevolezza della probabilità che gli animali si introducessero nei fondi altrui.
- Le doglianze basate su una diversa lettura dei fatti o su una riconsiderazione della prova, senza indicare un travisamento specifico idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio, sono inammissibili in sede di legittimità.
- Il ricorrente in cassazione assistito da motivi ritenuti manifestamente infondati può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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