Sentenza del 14/01/2022 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRAP - presupposto impositivo - autonoma organizzazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento IRAP fondato sull'affermazione che sussistesse il presupposto impositivo dell'"autonoma organizzazione" ai sensi dell'art. 2 D.lgs. n. 446/1997. Il contribuente lamentava che l'impiego di lavoro altrui fosse occasionale, non superasse la soglia di un collaboratore con mansioni meramente esecutive e che l'utilizzo di beni strumentali fosse limitato al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, sicché non poteva configurarsi una "autonoma organizzazione".
La decisione
La Corte di cassazione (sentenza n. 9786/2018) ha ritenuto che il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione non ricorreva nelle concrete condizioni descritte: uso occasionale di lavoro altrui, presenza di un collaboratore con funzioni meramente esecutive e impiego di beni strumentali nei limiti del minimo indispensabile. Di conseguenza è stata accolta la censura del contribuente (annullamento o accoglimento dell'impugnazione nei limiti indicati), con esclusione dell'obbligo IRAP per il periodo contestato.
Norme richiamate
Art. 2 Decreto legislativo n. 446/1997
L'art. 2 individua come presupposto dell'IRAP l'esistenza di una 'autonoma organizzazione'. La Corte interpreta tale requisito come richiedente, oltre allo svolgimento dell'attività produttiva, la presenza di risorse umane e/o beni strumentali impiegati in modo stabile e non meramente occasionale e non limitato al minimo indispensabile: l'impiego occasionale di lavoro altrui e l'uso di strumenti minimi non configurano l'autonoma organizzazione.
Massime di principio
- Per rilevare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP occorre verificare la stabile e sistematica disponibilità di risorse umane e/o strumentali con funzioni organizzative o produttive che eccedono l'attività minima dell'imprenditore.
- L'uso occasionale di manodopera o il ricorso a collaborazioni occasionali con mansioni esclusivamente esecutive non sono di per sé idonei a configurare il presupposto impositivo IRAP.
- L'impiego di beni strumentali limitati al minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività non determina, da solo, la sussistenza di un'autonoma organizzazione.
- In caso di contestazione IRAP, l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la rilevanza e la stabilità dell'organizzazione (frequenza, continuità, ruolo effettivo delle risorse umane e degli asset strumentali).
- Nelle situazioni borderline valutare complessivamente elementi quali la durata, la continuità, la rilevanza economica delle risorse usate e la presenza di compiti organizzativi o direzionali distinti dall'imprenditore.
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