Ordinanza n. 820/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia A) della Determinazione Dirigenziale n. 796 del 27.1.2026, comunicata in data 6.2.26, con cui la Città Metropolitana di Napoli ha disposto l'aggiudicazione, in favore del RTI composto dalla L.M.P. S.r.l. mandataria e dalla EUROSTRADE s.r.l., della gara di cui al bando L007-2025 - procedura telematica aperta ex art. 71 D.lgs. n. 36/2023 e s.m. e i., per l'affidamento di un accordo quadro per i “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere marittime e dei versanti costieri della Citta Metropolitana di Napoli- CUP H28H24000710003 – CIG B822B9D5A5”: B) della nota R.U. Int. n. 11513 del 20.1.2026 a firma del RUP, richiamata nella determina sub a); C) del verbale della fase amministrativa e dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 del 18.11.2025, n. 2 del 10.12.2025 e n. 3 del 18.12.2025; D) di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere marittime e dei versanti costieri della Città Metropolitana di Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un RTI concorrente, nonché gli atti della fase amministrativa e i verbali della commissione giudicatrice, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto. In sede cautelare ha contestato, tra l'altro, l'attribuzione all'aggiudicatario del punteggio relativo al sub-criterio A.2 del disciplinare, concernente la valutazione delle soluzioni volte a ridurre l'impatto ambientale mediante tecniche, materiali e certificazioni ambientali di prodotti e mezzi impiegati. La censura riguarda l'utilizzazione, ai fini della valutazione, della dichiarata disponibilità di un'area sita in Torre Annunziata, destinata al carico e scarico degli scogli, nonostante la concessione demaniale in favore della relativa titolare fosse stata oggetto di rigetto della richiesta di rinnovo con provvedimento comunale anteriore alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara. Secondo la ricorrente, tale circostanza avrebbe dovuto impedire di considerare effettivamente disponibile l'area e avrebbe potuto alterare l'attribuzione dei punteggi e la graduatoria finale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti profili di probabile fondatezza della censura relativa all'attribuzione del punteggio per il sub-criterio A.2. In particolare, il Collegio ha rilevato che, allo stato degli atti, appare che nella valutazione dell'offerta dell'aggiudicatario abbia concorso la dichiarazione di disponibilità dell'area di Torre Annunziata, benché la richiesta di rinnovo della concessione demaniale fosse stata rigettata prima della partecipazione alla gara. Tale circostanza può incidere sull'attribuzione dei punteggi e, conseguentemente, sulla graduatoria. È stato ravvisato anche un adeguato periculum in mora. Per l'effetto, è stata sospesa l'efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
procedura telematica aperta
La gara è stata indicata come procedura telematica aperta disciplinata dall'art. 71 del d.lgs. 36/2023; l'ordinanza non svolge una specifica interpretazione della disposizione.
art. 18.1 del disciplinare di gara
Valutazione delle soluzioni proposte per ridurre l'impatto ambientale. Adozione di tecniche e materiali a Basso impatto ambientale, con certificazioni ambientali di prodotti e mezzi impiegati
Il sub-criterio è stato utilizzato per valutare la rilevanza della dichiarata disponibilità dell'area destinata al carico e scarico degli scogli; la sua effettiva disponibilità è stata ritenuta meritevole di approfondimento perché potenzialmente incidente sui punteggi e sulla graduatoria.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, l'attribuzione di un punteggio tecnico non può fondarsi utilmente su una risorsa o area dichiarata disponibile dall'operatore economico quando, anteriormente alla presentazione della domanda di partecipazione, il titolo concessorio necessario per la relativa disponibilità risulti essere stato rigettato, salvo adeguata dimostrazione di un diverso e attuale titolo giuridico di disponibilità.
- Quando la valutazione di un elemento dell'offerta tecnica fondato sulla disponibilità di un bene o di un'area può avere inciso sui punteggi e sulla graduatoria, la contestazione della sua effettiva disponibilità integra un profilo cautelarmente rilevante, ove emergano elementi di probabile fondatezza e il rischio di consolidamento degli effetti dell'aggiudicazione.
- Ai fini della tutela cautelare nel contenzioso sugli appalti, la probabile incidenza della censura sull'attribuzione dei punteggi e sulla graduatoria, unitamente al pericolo derivante dall'efficacia dell'aggiudicazione, può giustificare la sospensione dell'atto impugnato.
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