Cassazione Penale, Sentenza n. 38789/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 49 c.p. (cd. reato impossibile), deducendo l'inaffettività della condotta in ragione dello stato di abbandono e del modesto valore del bene sottratto; 2) vizio di motivazione e violazione relativamente alle aggravanti di cui all'art. 625 n.2 (violenza sulla cosa) e n.7 (destinazione pubblica del bene), sostenendo di non essere a conoscenza che il Villaggio Himera fosse bene confiscato/destinato a uso pubblico e contestando fatti attribuiti al coimputato; 3) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4 c.p. (danno di speciale tenuità), per il modesto valore e lo stato di usura del divano sottratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che non ricorra il reato impossibile: la condotta (introduzione nel sito sequestrato, asportazione e caricamento del divano in auto, rinvenimento in flagranza) era idonea a produrre l'evento. Ha confermato l'applicabilità delle aggravanti: la destinazione pubblica era conosciibile per la presenza di cartelli visibili e, in ogni caso, imputabile per colpa ai sensi dell'art. 59 c.p.; l'aggravante per violenza sulla cosa è supportata dalle ammissioni del coimputato e dal rinvenimento di attrezzi idonei a praticare il foro nella recinzione. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione dell'attenuante di speciale tenuità in quanto la valutazione richiede un giudizio complessivo sul disvalore e sulle conseguenze dell'azione, non basato esclusivamente sul valore commerciale del bene. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; la sentenza di merito (pena: 4 mesi di reclusione e €200 di multa, con riconoscimento di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva) è sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 49 cod. pen.
Il reato impossibile richiede che l'azione sia assolutamente inidonea, valutata con criterio ex ante; nel caso concreto la sottrazione concretamente si è verificata quindi l'eccezione di impossibilità è infondata.
art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 7)
L'aggravante n.2 (violenza sulla cosa) è stata ritenuta sussistente alla luce del foro praticato nella recinzione e degli attrezzi rinvenuti; l'aggravante n.7 (destinazione pubblica) può essere ascritta anche se la conoscenza è solo colposa quando la natura pubblica del bene fosse conoscibile (cartelli, segnaletica).
art. 62 comma 1 n.4 cod. pen.
L'attenuante per danno di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del danno patrimoniale e del danno criminale nel suo insieme; il valore esiguo della cosa da solo non è sufficiente se la condotta presenta significativo disvalore e conseguenze potenziali.
art. 59 comma 2 cod. pen.
Le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente se conosciute o ignorate per colpa; quindi una circostanza conoscibile ma non conosciuta per negligenza può essere comunque imputata all'agente.
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Richiamata in fase procedurale come norma applicativa alla definizione del ricorso (definizione ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020).
Massime di principio
- Il "reato impossibile" ai sensi dell'art. 49 c.p. richiede un'inidoneità assoluta e valutazione ex ante: se l'azione è astrattamente idonea a produrre l'evento (es. introdursi in un luogo e asportare un bene), l'eccezione fallisce.
- L'aggravante per destinazione pubblica (art. 625 n.7) può essere imputata anche quando la conoscenza non sia effettiva ma la natura pubblica sia agevolmente conoscibile; la colpa (negligenza) è sufficiente ai sensi dell'art. 59 comma 2.
- L'aggravante per violenza sulla cosa (art. 625 n.2) si configura con atti materiali diretti a rendere possibile l'asportazione (es. praticare un foro nella recinzione) e può essere supportata da strumenti ed elementi materiali rinvenuti.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità va valutata in termini complessivi: non basta il basso valore economico dell'oggetto, va considerato anche il disvalore sociale e le modalità della condotta.
- In Cassazione il giudice non riconsidera liberamente la prova di fatto: è possibile dedurre il travisamento della prova solo quando il giudice di merito abbia fondato il convincimento su elementi inesistenti o su risultati obiettivamente diversi dalla realtà.
- La flagranza, la documentazione fotografica e la denuncia della persona offesa rafforzano la valutazione dell'idoneità e del disvalore della condotta; gli elementi di contesto (cartellonistica, sequestro antimafia, affidamento a ente pubblico) sono rilevanti per l'applicazione delle aggravanti.
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