Cassazione Civile, Ordinanza n. 22015/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (sanzionato)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità ex art. 142, comma 8, cod. strada, contestato a una società. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione; il Tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo che la rilevazione fosse stata eseguita mediante sistema Tutor SiCVe e che, per tale strumento, non operasse l’obbligo di taratura periodica affermato dalla Corte costituzionale per gli autovelox; in subordine aveva ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla Prefettura per dimostrare taratura e buon funzionamento dell’apparato. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione dell’art. 45, comma 6, cod. strada, sostenendo che anche il Tutor è soggetto a taratura periodica obbligatoria e che la prova della regolare taratura non poteva essere desunta da certificazioni risalenti al 2009 e da successive verifiche di installazione, non equivalenti a una taratura periodica aggiornata; mancava quindi la prova di una taratura effettuata in prossimità temporale rispetto alla contestazione del 31 marzo 2016.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi: ha affermato che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità, incluso il sistema Tutor SiCVe, devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; in presenza di contestazione, la P.A. deve provare l’omologazione iniziale e la taratura periodica dello strumento con certificazioni idonee, e non è sufficiente il mero richiamo al verbale o a controlli non equivalenti. Poiché dalla stessa ricostruzione dei documenti prodotta risultava una sola taratura del 4 marzo 2009 e non risultavano certificazioni periodiche successive e tempestive rispetto alla violazione, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio al Tribunale di Trani, in diversa composizione, perché verifichi se l’impianto fosse stato effettivamente sottoposto a tempestiva e ricorrente taratura; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
Norma sostanziale che disciplina la violazione per eccesso di velocità contestata nel verbale oggetto di opposizione.
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada)
La Corte ne afferma l’illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede la revisione/taratura periodica dei misuratori di velocità; da ciò deriva l’obbligo di verifiche periodiche per tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità.
Corte cost. n. 113/2015
La declaratoria costituzionale viene assunta come fonte dell’obbligo di taratura/verifica periodica di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità, comprese quelle del tipo Tutor SiCVe.
art. 345, comma 3, regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada
Richiamato dalla sentenza di merito come norma riferita alla diversa ipotesi del riscontro tramite scontrini autostradali; la Corte non la ritiene decisiva per escludere l’obbligo di taratura del Tutor.
L. n. 99 del 2009, art. 4
Richiamata in relazione al ruolo di ACCREDIA quale organismo nazionale autorizzato allo svolgimento dell’attività di accreditamento.
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017
"Le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (...) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento"
È richiamato come sopravvenuta specificazione tecnica delle modalità di esecuzione delle verifiche di taratura, che devono risultare da certificato rilasciato da soggetti accreditati.
art. 2697 c.c.
La Corte applica il principio sull’onere della prova: in caso di contestazione dell’affidabilità dello strumento, spetta all’Amministrazione provare omologazione iniziale e taratura periodica; poi la prova contraria grava sul sanzionato.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, senza distinzione tra sistemi automatici, sistemi con operatori o apparati che operano tramite autodiagnosi.
- In caso di contestazione sulla legittimità della sanzione per eccesso di velocità, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento grava sulla Pubblica Amministrazione.
- La prova della regolare funzionalità dell’apparecchio non può essere desunta dal solo verbale di contravvenzione né da mere attestazioni dei verbalizzanti sul funzionamento al momento dell’accertamento; occorrono certificazioni tecniche idonee.
- Ai fini della validità della sanzione, non basta una taratura iniziale risalente nel tempo: la taratura deve essere reiterata con cadenza periodica, almeno annuale secondo la giurisprudenza richiamata, e riferita a un periodo compatibile con la contestazione.
- Se la documentazione prodotta dalla P.A. non dimostra una taratura periodica tempestiva, la sanzione per eccesso di velocità risulta illegittima e la decisione di merito deve essere cassata per nuovo esame.
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