Sentenza n. 883/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 335/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 21.9.2022, recante «Ordine nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo informativo durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno -OMISSIS-. Programma “-OMISSIS-”»; b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti; c) della nota dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Direzione Servizi Media – Ufficio servizio pubblico televisivo, radiofonico e multimediale prot. n. 0310996 del 28.10.2022 (comunicata alla ricorrente a mezzo pec il successivo 3.11.2022), con i relativi allegati, nella parte in cui reca il diniego (parziale) dell'istanza inviata l'8.10.2022, con la quale l'odierna ricorrente – con riferimento al «procedimento di cui alla delibera n. 335/22/CONS recante “Ordine nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo informativo durante la campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per il -OMISSIS-. Programma “-OMISSIS-” (Raitre)» – ha formulato, ai sensi degli artt. 10 e 22 e ss. l. n. 241/1990 e della delibera AGCom n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, istanza di accesso a tutti i relativi documenti amministrativi; d) ove occorra, in partibus quibus, dell'Allegato alla delibera AGCom n. 383/17/CONS e s.m.i. («Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»), ivi compreso, in particolare, il relativo art. 13, nonché – sempre ove occorra – di ogni altra disposizione di detta delibera eventualmente ostativa all'integrale accoglimento della suindicata istanza di accesso formulata dalla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A.; per l'accertamento - del diritto della ricorrente all'accesso a tutti i documenti richiesti, in forma integrale, ivi compreso il documento del fascicolo relativo al procedimento di cui al precedente punto c), così indicato nell'elenco allegato alla citata nota AGCom prot. n. 0310996 del 28 ottobre 2022 «7. Nota trasmessa al Consiglio» dichiarata «Non accessibile ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) del Regolamento allegato alla delibera 383/17/CONS», nonché del verbale del Consiglio dell'Autorità in data 21.9.2022, relativamente all'adozione della delibera n. 335/22/CONS. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 21/7/2023: per l'annullamento: a) della delibera n. 335/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 21.9.2022, recante «Ordine nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la violazione dei principi in materia di par condicio e pluralismo informativo durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno -OMISSIS-. Programma “-OMISSIS-”» (doc. 2); b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti, ivi compreso – ove occorra – il resoconto della riunione del Consiglio dell'Autorità in data 21.9.2023 (doc. 15), di cui la Rai è venuta a conoscenza il 19.5.2023 a seguito di ottemperanza, da parte dell'AGCom, all'ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 335/22/CONS, recante l'ordine alla RAI di trasmettere un messaggio di dissociazione e riconoscimento della violazione dei principi di pluralismo, correttezza e imparzialità dell'informazione durante un programma televisivo trasmesso in periodo elettorale; nonché diniego parziale di accesso agli atti del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria radiotelevisiva)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La RAI ha impugnato la delibera con cui l'AGCOM le aveva ordinato di trasmettere, nella prima puntata utile del programma, un messaggio relativo alla violazione dei principi di pluralismo, obiettività, completezza, correttezza, lealtà e imparzialità dell'informazione. La contestazione riguardava alcune dichiarazioni, ritenute lesive dei partiti della coalizione di centrodestra, rese in diretta da un filosofo e intellettuale francese, ospite di una trasmissione quotidiana di approfondimento informativo priva di contraddittorio contestuale. La RAI ha dedotto la violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 28/2000, dell'art. 4, commi 2 e 3, del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 2 agosto 2022 e dell'art. 8, comma 5, della delibera AGCOM n. 299/22/CONS, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ha sostenuto che l'ospite non fosse un candidato, un esponente politico o una persona riconducibile ai partiti in competizione, ma un soggetto terzo che esprimeva opinioni politiche; che il contenuto delle dichiarazioni non fosse prevedibile; che il conduttore avesse preso immediatamente le distanze dalle affermazioni più polemiche; che la trasmissione fosse andata in diretta; e che il giorno successivo fossero state adottate iniziative riequilibratrici mediante ulteriori dichiarazioni del conduttore e l'intervento di un altro esperto. La RAI ha inoltre proposto domanda di accesso ai documenti del procedimento e, dopo aver acquisito il resoconto della riunione consiliare, ha dedotto con motivi aggiunti ulteriori profili di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione apparente o insufficiente. In particolare, ha contestato che l'AGCOM avesse concentrato l'analisi sulle dichiarazioni dell'ospite anziché sulla condotta del conduttore, avesse riportato in forma tronca una dichiarazione decisiva del conduttore e non avesse confutato le obiezioni formulate dalla commissaria dissenziente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti e ha annullato la delibera AGCOM n. 335/22/CONS, compensando integralmente le spese. Il giudice ha distinto tra soggetti direttamente partecipanti alla competizione elettorale, come candidati, esponenti politici o persone chiaramente riconducibili ai partiti, e soggetti terzi che esprimono posizioni di contenuto politico. Il filosofo ospite apparteneva alla seconda categoria: pertanto, l'obbligo di predisporre preventivamente alternanza e parità delle presenze, riferito ai diversi soggetti politici in competizione, non era applicabile. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche ipotizzando un'estensione di tale obbligo, essa sarebbe stata concretamente inesigibile, perché il contenuto delle dichiarazioni dell'ospite non era prevedibile. Le dichiarazioni, sebbene aspre e polemiche, non costituivano indicazioni di voto in senso tecnico, poiché mancava un esplicito invito a votare o a non votare per determinate liste o candidati. Quanto alla condotta del conduttore, il TAR ha attribuito rilievo decisivo alla diretta televisiva e alla reazione immediata del conduttore, che aveva preso le distanze dalle dichiarazioni, riaffermato il rispetto dell'elettorato e difeso il carattere democratico della competizione elettorale. L'AGCOM non aveva indicato quale diversa condotta fosse concretamente esigibile, limitandosi a qualificare quella tenuta come non idonea e non adeguata: tale motivazione è stata ritenuta insufficiente. Il giudice ha inoltre ritenuto che le iniziative adottate nella puntata del giorno successivo avessero realizzato il pluralismo diacronico, tenuto conto della periodicità quotidiana e del format privo di contraddittorio contestuale. La delibera impugnata aveva omesso di considerare adeguatamente il format, la trasmissione in diretta, la periodicità del programma e l'effettivo riequilibrio realizzato nella puntata successiva. Il resoconto della riunione consiliare ha confermato ulteriori vizi: l'istruttoria si era concentrata sulle dichiarazioni dell'ospite invece che sulla condotta del conduttore; una frase del conduttore era stata citata in forma tronca, con travisamento del suo significato complessivo; le articolate obiezioni della commissaria dissenziente non erano state confutate nella motivazione finale, che conteneva solo affermazioni apodittiche circa l'insufficienza delle iniziative della RAI. La domanda di accesso era stata già accolta in sede cautelare e confermata dal Consiglio di Stato; la sentenza definitiva ha deciso la domanda principale di annullamento. Le spese sono state compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, l. n. 28/2000
Il comma 2 vieta ai conduttori di fornire, anche indirettamente, indicazioni di voto o di manifestare preferenze di voto; il comma 3 impone un comportamento corretto e imparziale nella conduzione del programma.
Il divieto di indicazioni di voto deve essere interpretato restrittivamente e riguarda i veri e propri messaggi elettorali, con esplicito invito a votare o a non votare per determinate liste o candidati; la critica politica, anche aspra, non equivale di per sé a un'indicazione di voto.
art. 4, commi 2 e 3, provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 agosto 2022
Il comma 3 impone di considerare anche le posizioni politiche espresse da soggetti non direttamente partecipanti alla competizione elettorale e prevede, per i programmi senza contraddittorio contestuale, l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione.
L'obbligo di programmazione preventiva dell'alternanza e della parità riguarda i soggetti politici in competizione, non i soggetti terzi che esprimono opinioni politiche; per questi ultimi rileva la considerazione delle loro posizioni nell'ambito della valutazione complessiva del pluralismo.
art. 8, comma 5, delibera AGCOM n. 299/22/CONS
Il rispetto del pluralismo deve essere valutato tenendo conto del format della trasmissione, del tipo di intervento, della diretta o registrazione, della periodicità del programma e dell'argomento trattato.
L'autorità deve valutare concretamente il format, la diretta, la periodicità e l'argomento della trasmissione; nei programmi quotidiani privi di contraddittorio contestuale il pluralismo può essere realizzato e verificato anche nell'arco di più puntate.
art. 3, comma 6, provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 agosto 2022
Il principio delle pari opportunità può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna abbia analoghe opportunità di ascolto.
Il pluralismo può essere assicurato in forma diacronica quando il format non consente un contraddittorio contestuale, purché le diverse posizioni dispongano di analoghe opportunità di ascolto.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato con modalità da remoto.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso agli atti è stata proposta nel giudizio e accolta con ordinanza, poi confermata dal Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel regime della par condicio elettorale, l'obbligo di programmare preventivamente l'alternanza e la parità delle presenze riguarda i candidati, gli esponenti politici e le persone chiaramente riconducibili ai partiti o alle liste in competizione; non si estende automaticamente ai soggetti terzi che esprimono opinioni politiche.
- Le dichiarazioni politiche, anche fortemente critiche o polemiche, non costituiscono indicazioni di voto vietate se non assumono il contenuto di un messaggio elettorale con esplicito invito a votare o a non votare per determinate liste o candidati.
- Nel valutare il rispetto del pluralismo informativo, l'autorità deve considerare concretamente il format della trasmissione, il suo svolgimento in diretta, la periodicità e la possibilità di riequilibrio tra più puntate; la reazione immediata del conduttore a dichiarazioni imprevedibili deve essere valutata alla luce delle condotte concretamente esigibili in quel contesto.
- Quando il format non prevede un contraddittorio contestuale, il pluralismo può essere realizzato in forma diacronica attraverso più trasmissioni, purché le diverse posizioni abbiano analoghe opportunità di ascolto.
- Un provvedimento sanzionatorio o conformativo che giudichi inadeguata la condotta del destinatario deve indicare le ragioni concrete dell'inadeguatezza e quale diversa condotta fosse esigibile; formule apodittiche come "non idonea" o "insufficiente" non soddisfano l'obbligo di motivazione.
- L'istruttoria e la motivazione dell'autorità devono esaminare la condotta effettivamente imputata al destinatario, valutare integralmente gli elementi audiovisivi e confutare le obiezioni decisive; l'omessa considerazione di una parte significativa di una dichiarazione o delle argomentazioni contrarie può integrare travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
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