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Ordinanza

Ordinanza n. 4204/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DECRETO MINISTERIALE DI RIGETTO DELL'ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA EX ART. 9/F L. 91/92, -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202202745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il TAR, rilevato che la controversia era stata fissata a un'udienza camerale istruttoria per acquisire il fascicolo del procedimento e verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, ha constatato che l'Amministrazione aveva depositato il fascicolo procedimentale in prossimità dell'udienza, ma senza allegare il parere contrario della Prefettura richiamato nel fascicolo. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultava depositata la certificazione richiesta dal ricorrente e indicata nell'allegato n. 2 al ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti. Il Ministero dell'Interno dovrà depositare il parere contrario della Prefettura richiamato nel fascicolo del procedimento; il ricorrente potrà depositare la certificazione richiesta con il ricorso e l'eventuale ulteriore documentazione acquisita. Il termine assegnato per i depositi è il 9 maggio 2026. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio istruttoria del 12 maggio 2026. È stata inoltre disposta la secretazione delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • artt. 46 e 65 c.p.a.

    "matura per la decisione"

    Fondano la fissazione dell'udienza camerale istruttoria e l'acquisizione del fascicolo del procedimento, quando la causa necessita di ulteriori elementi per poter essere decisa.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato nel quadro degli strumenti istruttori del giudizio amministrativo.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato per evidenziare il divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione al divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza oggetto del decreto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il fascicolo amministrativo depositato dalla pubblica amministrazione non contiene un parere richiamato quale elemento del procedimento e dell'atto impugnato, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire tale documento prima della decisione.
  • La causa amministrativa deve essere posta in decisione soltanto quando sia matura, e ciò può richiedere l'acquisizione del fascicolo procedimentale completo e la verifica della corrispondenza tra la documentazione richiamata dalle parti e quella effettivamente presente agli atti.
  • In un'udienza camerale istruttoria, il giudice può assegnare distinti termini alle parti per integrare la documentazione rilevante e rinviare la trattazione a una successiva camera di consiglio, senza definire il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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