Ordinanza n. 212/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Vicario del Prefetto di Siena prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti in genere nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. e della legge 7 agosto 1990, n. 241; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorra, la nota del Comando Stazione Carabinieri di San Gimignano n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e la comunicazione di avvio del procedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Vicario del Prefetto di Siena recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Vicario del Prefetto di Siena gli ha vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., nonché gli atti presupposti, tra cui la nota del Comando Stazione Carabinieri e la comunicazione di avvio del procedimento. Dal testo emergono contestazioni riferibili alla legittimità del divieto, ma non sono specificamente indicati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. Il comportamento posto alla base del provvedimento, incontestato, consisteva nell'abbandono, seppure temporaneo, di un'arma in un luogo accessibile a terzi. Secondo il Collegio, tale condotta giustifica la valutazione di non affidabilità del ricorrente e rende non suscettibile di esito positivo il ricorso, allo stato degli atti. Non sono quindi ravvisati i presupposti per sospendere l'efficacia del divieto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenzione di armi può essere fondato sulla valutazione di non affidabilità del destinatario, desunta dall'abbandono, anche temporaneo, di un'arma in un luogo accessibile a terzi.
art. 55 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiamata nel provvedimento impugnato e con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Base dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L'abbandono, anche temporaneo, di un'arma in un luogo accessibile a terzi costituisce una condotta idonea a fondare una valutazione amministrativa di non affidabilità del detentore ai fini del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
- Quando la condotta posta a fondamento del divieto di detenzione di armi è incontestata e manifesta un'inadeguata custodia dell'arma, non sussistono i presupposti cautelari per sospendere il provvedimento, in assenza di elementi contrari.
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