Cassazione Civile, Ordinanza n. 12184/2026 del 01/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2019 con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione quote di ammortamento per euro 130.259,20, ritenute indebitamente dedotte perché riferite a operazioni oggettivamente inesistenti di acquisto e noleggio di beni strumentali tra la società contribuente e altre società ritenute mere "cartiere", tutte riconducibili sostanzialmente allo stesso soggetto. In primo grado il ricorso della contribuente è stato respinto e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, illogica e contraddittoria e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice si fosse limitato a recepire il PVC senza autonomo vaglio critico; 2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, per erronea ripartizione dell'onere della prova e per avere attribuito valore presuntivo a elementi asseritamente insufficienti; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e delle stesse norme sostanziali, deducendo travisamento dei fatti e valutazione di prove non introdotte o male interpretate; 4) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere la Corte territoriale escluso l'inerenza e la deducibilità dei costi senza una rigorosa prova dell'inesistenza delle operazioni e malgrado l'utilità economica dei beni per l'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza di appello non era apparente e superava il minimo costituzionale. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato un quadro indiziario grave, preciso e concordante: unicità sostanziale del soggetto che gestiva le società, struttura da cartiera delle emittenti, assenza di reali movimenti finanziari, mancanza di azioni di recupero crediti, trasferimenti fittizi dei beni e finalità di creare crediti IVA e ridurre il reddito imponibile. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il quarto motivo perché il tema dell'inerenza era fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi: una volta contestata l'effettività delle operazioni, il contribuente deve provare l'esistenza e la natura del costo e la sua concreta destinazione, prova che nel caso di specie non era stata fornita. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se la motivazione manca o è solo apparente; nel caso concreto la motivazione della decisione d'appello è stata ritenuta sufficiente e sopra il minimo costituzionale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del paradigma legale e non consente una nuova valutazione del fatto
art. 2697 c.c.
la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o l'esito della prova
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di prova per presunzioni e formazione del ragionamento inferenziale
art. 2729 c.c.
il giudice di merito valuta gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma tale valutazione è censurabile solo se viola i criteri giuridici della prova critica o omette una valutazione di sintesi
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento fondato su elementi presuntivi in materia di imposte dirette
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base dell'accertamento presuntivo in materia IVA
art. 115 c.p.c.
è violato solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre
art. 109 TUIR
l'inerenza non può essere invocata per costi relativi a operazioni inesistenti; se manca l'effettività dell'operazione, il contribuente deve provare l'esistenza e il preciso ammontare del costo prima ancora della sua inerenza
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per il procedimento accelerato che ha preceduto la decisione collegiale
art. 96 c.p.c.
in caso di definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata, è applicata la condanna aggravata per abuso del processo, con somma a favore della controparte e somma ulteriore da versare alla Cassa delle ammende
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002
accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice pone l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella onerata dalla legge; non quando si contesti l'apprezzamento, anche ritenuto erroneo, delle prove acquisite.
- La prova per presunzioni è correttamente utilizzabile quando gli indizi, valutati complessivamente, risultino gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito salvo violazione dei criteri giuridici di formazione della prova critica.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può fondare la pretesa su un quadro indiziario complessivo che evidenzi la fittizietà delle società emittenti, la riconducibilità sostanziale delle stesse a un unico soggetto, l'assenza di reali flussi finanziari e la mancanza di effettiva operatività.
- Quando è contestata l'effettività del costo, il contribuente deve provarne l'esistenza, la natura e l'ammontare, non essendo sufficiente la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità; l'inerenza presuppone comunque un costo effettivo.
- La censura di motivazione apparente è infondata se la sentenza impugnata consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e supera il livello del minimo costituzionale.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se attacca un profilo estraneo alla decisione, è inidoneo e quindi inammissibile o infondato.
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