Sentenza del 09/11/2016 n. 811 - Comm. Trib. Prov. Pescara
IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DIVIDENDI- DINIEGO RIMBORSO RITENUTE SU DIVIDENDI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rimborso dell'imposta sostitutiva applicata in Italia sui dividendi distribuiti nel 2005, 2006 e 2007 da una società italiana. Ha sostenuto di essere l'effettiva beneficiaria dei dividendi, di aver subito una ritenuta del 15% in applicazione dell'articolo 10 della Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni e che tale imposizione fosse incompatibile con la libertà di stabilimento, poiché superiore alla tassazione ordinaria applicabile in Italia. L'Amministrazione ha contestato sia la prova dell'effettiva titolarità dei dividendi, richiamando la documentazione bancaria, i modelli CUPE e l'indicazione della stabile organizzazione italiana, sia la rimborsabilità integrale della ritenuta. Ha inoltre sostenuto che dovesse comunque restare applicabile una quota d'imposta interna. La Commissione ha ritenuto decisivo il fatto che i dividendi fossero completamente esenti da imposizione nei Paesi Bassi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha stabilito che la ritenuta italiana era stata applicata sulla base dell'articolo 10 della Convenzione Italia-Paesi Bassi e che il rimborso avrebbe determinato una situazione di doppia non imposizione, poiché i dividendi non erano confluiti nella base imponibile olandese. È stata esclusa anche la violazione della libertà di stabilimento: la tassazione convenzionale si applicava uniformemente alle società olandesi e perseguiva proprio l'eliminazione della doppia imposizione. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo alla modifica dell'articolo 27 del DPR 600/1973, poiché tale intervento riguardava la diversa tassazione interna dei dividendi distribuiti a soggetti residenti e non residenti, mentre nel caso concreto trovava applicazione la convenzione bilaterale. Le spese di giudizio sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
Articolo 10 della Convenzione Italia-Paesi Bassi contro le doppie imposizioni, conforme al modello OCSE
La tassazione dei dividendi oggetto di rimborso è stata effettuata sulla base dell'articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Olanda.
La norma convenzionale consente allo Stato della fonte, nel rispetto dei limiti previsti dall'accordo, di applicare una ritenuta sui dividendi. Quando lo Stato di residenza del percettore esenta integralmente quei dividendi, il rimborso della ritenuta italiana può produrre una doppia non imposizione, anziché eliminare una doppia imposizione.
Articolo 27, comma 3-ter, del DPR 600/1973
La tassazione prevista dalla norma interna ex art. 27 co. 3 ter DPR 600/73.
La disposizione, come modificata a seguito dell'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, riguarda il trattamento interno dei dividendi distribuiti a società non residenti rispetto a quelli distribuiti a società residenti. Secondo la sentenza, essa non incide sulla diversa tassazione applicata in base a una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
Principio europeo della libertà di stabilimento
La libertà di stabilimento di impresa non è lesa qualora un paese membro applichi un'imposizione sui dividendi maggiore rispetto a quella del paese di residenza del percettore, purché il paese della fonte applichi all'impresa non residente la stessa tassazione riservata alle imprese residenti.
Non ogni differenza tra il carico fiscale nello Stato della fonte e quello nello Stato di residenza costituisce una violazione della libertà di stabilimento. La valutazione deve considerare il sistema complessivo e l'eventuale discriminazione tra soggetti comparabili; nel caso esaminato, la tassazione derivava da un accordo bilaterale applicato alle società olandesi secondo criteri uniformi.
Massime di principio
- Il rimborso di una ritenuta convenzionale sui dividendi non è automaticamente dovuto solo perché il percettore sostiene di essere tassato più favorevolmente nello Stato di residenza: occorre verificare l'effettiva imposizione estera e il rischio di doppia non imposizione.
- Quando i dividendi sono integralmente esenti nello Stato di residenza del percettore, la ritenuta applicata dallo Stato della fonte in base a una convenzione può essere mantenuta, se il rimborso eliminerebbe qualsiasi imposizione sul reddito.
- Le norme interne che adeguano la tassazione dei dividendi ai principi europei non sostituiscono necessariamente le aliquote previste da una convenzione bilaterale, quando quest'ultima disciplina specificamente il caso.
- Per ottenere un rimborso è essenziale documentare in modo coerente sia l'effettiva titolarità dei dividendi sia l'avvenuto prelievo: certificazioni, contabili bancarie, modelli fiscali e indicazioni relative a eventuali stabili organizzazioni devono essere tra loro compatibili.
- La presenza di una stabile organizzazione italiana o l'indicazione del suo codice fiscale nei modelli fiscali non prova automaticamente che essa sia la proprietaria dei titoli, ma può generare contestazioni sulla titolarità effettiva e richiede adeguata documentazione contabile.
- La comparazione ai fini della libertà di stabilimento deve riguardare il trattamento fiscale complessivo e l'esistenza di una discriminazione, non la sola differenza nominale tra l'imposizione italiana e quella applicata nello Stato estero.
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